IL MECCANICO HA DIRITTO DI RICHIEDERE IL PAGAMENTO ANCHE SE PRIVO DI PARTITA IVA

Una questione interessante, in materia di trasporti e riparazioni, riguarda il rapporto con il meccanico.

In sintesi, riguardo la vicenda: il proprietario di alcuni veicoli sosteneva di non dover pagare al lavoratore il compenso per una serie di interventi e riparazioni poiché l’attività lavorativa era stata, secondo lui,  realizzata in violazione di legge, dal momento che il meccanico non risultava in possesso di partita IVA.

La Seconda Sezione della Cassazione civile, il 24 marzo di quest’anno, ha pubblicato una sentenza, la n. 8450, con la quale si è fatta chiarezza sul punto.  Nella pronuncia, infatti, si afferma che, nel caso di un lavoratore autonomo, quello che conta al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro svolto è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, in quanto la regola prevista dall’art. 2231 c.c. (“quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”) si applica soltanto quando la prestazione realizzata dal professionista rientra tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato, per legge, all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di queste attività, vale, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo.

Dunque, nel caso in esame, dal momento che si tratta di opera artigiana, non vi è alcuna norma di legge che subordina il diritto al compenso del meccanico all’iscrizione ad un albo: ne consegue che il lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l’opera svolta, anche se privo di partita IVA, poiché le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici.


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