Importantissima ordinanza della Corte di Cassazione che delinea il preciso confine circa la configurabilità del danno ai parenti del soggetto che subisce una lesione (nel caso di specie, un incidente d’auto): in sintesi, anche il figlio concepito – e non ancora nato – al momento della morte dei genitori o del padre o della madre ha diritto al risarcimento del danno da perdita parentale.
Il danno parentale è “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
La Cassazione, con sentenza n. 4571 del 14 febbraio 2023, ha quindi riconosciuto il danno parentale anche al figlio non ancora nato al momento del sinistro.
La Cassazione ha sancito il principio secondo cui un danno possa essere dimostrato tramite presunzioni semplici, massime di comune esperienza o fatti notori, dato che è l’esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere la sofferenza del familiare. Tale danno puó pertanto essere riconosciuto anche ai figli, qualunque fosse la loro età all’epoca del sinistro occorso al genitore da cui è scaturito il danno principale.