HOMESCHOOLING: PER LA CASSAZIONE NON È LEGITTIMO IL MONITORAGGIO DEI GENITORI DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI

La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 4 agosto 2023, n. 23802, si è pronunciata in merito ad un ricorso presentato dai genitori di una minore i quali hanno scelto di istruire autonomamente la propria figlia. Il Tribunale dei Minorenni aveva imposto loro, invece, di iscriverla a scuola e di farle frequentare lì le lezioni, prescrivendo al contempo la collaborazione con i servizi sociali. La Corte d’Appello ha revocato la prescrizione dell’iscrizione a scuola con attività didattica in presenza, ma ha mantenuto l’obbligo di monitoraggio dei servizi sociali.

La Suprema Corte ha stabilito che una tale limitazione della responsabilità genitoriale non è legittima. Infatti, l’ordinamento giuridico italiano consente la scuola parentale o paterna (c.d. homeschooling), riconoscendo ai genitori il diritto di istruire in autonomia i propri figli. L’istruzione parentale risulta legittima quando vengono rispettate alcune regole: i genitori devono dimostrare di avere le capacità tecniche ed economiche per istruire la prole, rilasciando un’apposita dichiarazione alla competente autorità, che ha il compito di accertarne la fondatezza; inoltre, i minori devono sostenere annualmente un esame di idoneità all’anno scolastico successivo.

Alla luce di ciò, il controllo da parte dei servizi sociali costituisce una misura limitativa della responsabilità genitoriale, anche se lieve. Allorché le menzionate regole siano osservate, non è ammessa alcuna forma di limitazione della responsabilità dei genitori, a meno che sia accertato un pregiudizio per il minore (art. 333 c.c.). Specifica la Corte che, essendo l’istruzione parentale espressione di un diritto costituzionalmente garantito (art. 30 della Costituzione), il pregiudizio non può consistere nella mera scelta, pienamente legittima, di tale opzione da parte dei genitori.


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