GUIDA SOTTO EFFETTO DI STUPEFACENTI: NON BASTA L’ASSUNZIONE, SERVE L’ALTERAZIONE!

La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente stabilito (sentenza 7199/2024), nell’ottica del reato di guida sotto effetto di stupefacenti, un principio di grande rilevanza in materia di sicurezza stradale. Si legge nella pronuncia:

“[…] ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione […]”.

A sostegno di ciò si pone l’interpretazione letterale e teleologica della fattispecie incriminatrice secondo cui “[…] la condotta tipica della contravvenzione di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285 del 1992 non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida ‘in stato di alterazione psicofisica’ determinato da tale assunzione e, pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione […]”.

In tale quadro, “[…] ciò richiede, quindi, non soltanto l’accertamento del dato storico dell’avvenuto uso di sostanze stupefacenti, ma anche quello dell’influenza sulle condizioni psico-fisiche dell’assuntore durante il tempo della guida del veicolo. Tale ultimo accertamento può essere dimostrato attraverso gli esami biologici dimostrativi della avvenuta precedente assunzione dello stupefacente in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto (con la valorizzazione delle deposizioni raccolte e del contesto -in cui il fatto si è verificato), senza che sia però necessario espletare una specifica analisi medica […]”.

Sulla scorta di ciò, i Giudici di legittimità hanno annullato con rinvio la sentenza impugnata in quanto ” […] se la presentazione delle circostanze rilevanti (presenza di cannabinoidi nel sangue, coinvolgimento in un incidente stradale senza interessamento di altri veicoli, condizione di conducente di tale veicolo) può valere, per significatività di esse, quale implicita esplicazione del giudizio di ricorrenza di alcuni elementi di fattispecie, altrettanto non può dirsi per l’esistenza di alterazione psico-fisica durante le fasi della guida del veicolo […]”.