Guidare sotto effetto di droga? «Punibile solo se crea pericolo»

Una recente pronuncia della Corte Costituzionale interviene su uno dei punti più delicati della riforma del Codice della Strada: la disciplina della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, prevista dall’articolo 187.

Premessa doverosa: la decisione della Consulta non introduce una depenalizzazione né un “via libera” alla guida dopo l’uso di droghe, ma chiarisce in modo netto quando la condotta può essere sanzionata, con lo scopo di porre un argine a interpretazioni automatiche e potenzialmente sproporzionate della norma.

Il nodo della “guida dopo l’assunzione”

La riforma entrata in vigore nel 2024 aveva modificato l’articolo 187 eliminando il riferimento espresso allo stato di alterazione psico-fisica, concentrandosi sulla mera guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Una formulazione che, nella sua applicazione più rigida, rischiava di sanzionare anche chi, pur avendo assunto una sostanza in un momento precedente, non avesse presentato alcuna alterazione rilevante al momento della guida.

Proprio su questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale, chiamata a valutare se una simile impostazione fosse compatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione penale.

Il chiarimento della Consulta

Secondo la Corte, punire automaticamente chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti può produrre risultati irragionevoli e sproporzionati, arrivando a incriminare condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale.

Per questo motivo, la Consulta ha chiarito che la sanzione può scattare solo a precise condizioni. In particolare, per configurare la violazione dell’articolo 187 è necessario accertare che:

La qualità e la quantità di droga presente nel corpo del soggetto risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e, conseguentemente, delle normali capacità di controllo del veicolo.

Non è dunque sufficiente la semplice positività a un test o la presenza di tracce della sostanza nell’organismo: ciò che conta è la concreta idoneità della sostanza assunta a incidere sulla capacità di guida, e quindi a creare un pericolo per la sicurezza stradale.

Cosa cambia in concreto

Sul piano pratico, la pronuncia impone un accertamento più qualificato e meno automatico. Forze dell’ordine e autorità giudiziaria dovranno valutare non solo l’avvenuta assunzione, ma anche il rapporto tra sostanza, quantità rilevata e potenziale effetto alterante, facendo riferimento alle conoscenze scientifiche disponibili.

La decisione non svuota l’articolo 187, ma ne orienta l’applicazione verso una logica di pericolo concreto, evitando che la sanzione penale venga applicata in modo indiscriminato a situazioni profondamente diverse tra loro.

Le critiche

Accanto alla lettura fornita dalla Corte, non mancano però le posizioni critiche.
Secondo alcuni osservatori, la necessità di dimostrare un’effettiva idoneità della sostanza a alterare lo stato psico-fisico potrebbe indebolire l’effetto deterrente della norma, inducendo taluni conducenti a sottovalutare i rischi e a ritenere di poter guidare in sicurezza dopo aver assunto droghe.

Una preoccupazione che si innesta su dati tutt’altro che marginali: secondo le più recenti rilevazioni Istat, l’11,2% dei sinistri stradali gravi con lesioni alle persone in Italia è causato da conducenti in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Numeri che alimentano il timore che una disciplina percepita come meno rigorosa possa tradursi in un aumento dei comportamenti a rischio.

Un equilibrio delicato

La pronuncia della Corte Costituzionale si muove dunque lungo un crinale complesso: da un lato evitare automatismi punitivi sproporzionati, dall’altro non compromettere la tutela della sicurezza stradale, che resta un interesse primario.

Molto dipenderà ora dall’applicazione concreta di questi principi e dalla capacità del sistema di accertamento di distinguere, caso per caso, tra chi rappresenta un pericolo reale per la circolazione e chi, pur avendo assunto una sostanza in un momento precedente, non presenta alcuna alterazione rilevante alla guida.


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