Il gazebo è un manufatto non fisso, le cui pareti, però, a volte, vengono chiuse creando dei veri e propri ambienti abitabili. Può essere una struttura temporanea, ma, in altri casi, è realizzato in modo permanente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è stato chiamato a pronunciarsi con riguardo ad un ricorso presentato da una cittadina romana, la quale aveva fatto costruire, senza nessun titolo abilitativo, una struttura in legno con due pilastri rivestiti di mattoncini, coperta da un telo di Pvc.
Immediatamente, il Comune di Roma aveva notificato l’ordine di demolizione e irrogato una sanzione amministrativa perché, nel caso di specie, la struttura non poteva essere considerata attività di edilizia libera poichè “priva della caratteristica della precarietà”; sostiene il Comune che l’opera in questione avrebbe dovuto essere sottoposta a Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).
Il TAR Lazio, condividendo quanto dichiarato da Comune di Roma, ha stabilito, con la sentenza del 16 giugno 2023, n. 10329, pronunciata dalla Sezione Seconda Stralcio, che “il gazebo – inteso come struttura a copertura di un’area, sorretta da pali o pilastri, aperta sui lati – è soggetto a permesso di costruire tutte le volte che è destinato ad esigenze non temporanee”.
Il Tribunale rammenta che, secondo un orientamento consolidato, non risulta rilevante l’eventuale carattere pertinenziale della struttura e nemmeno la sua eventuale facile amovibilità o il materiale di cui è composta.