“Fuori strada per un cinghiale”, ma il giudice nega il risarcimento

Secondo il racconto dell’automobilista, quella notte sarebbe andata così: un cinghiale sbuca all’improvviso sulla carreggiata, una sterzata istintiva per evitarlo, la perdita di controllo dell’auto e un incidente violentissimo. Una sequenza rapida, drammatica e – almeno nella versione proposta in giudizio – del tutto indipendente dalla condotta di guida.

Il Tribunale di Rimini, però, ha raccontato un’altra storia. E lo ha fatto negando integralmente un risarcimento che superava i due milioni di euro.

L’incidente risale alla notte del 21 settembre 2020, nelle Marche. L’auto, diretta verso Pesaro, esce di strada sul lato destro e inizia una sequenza particolarmente violenta: prima la banchina, poi una canalina di scolo, quindi il campo agricolo adiacente, con diversi ribaltamenti fino all’arresto finale, a circa cento metri dal punto di uscita dalla carreggiata.

Le conseguenze fisiche sono gravissime. Il conducente riporta lesioni tali da determinare un’invalidità stimata tra il 90 e il 92 per cento. Da qui l’azione civile e una richiesta di risarcimento imponente: oltre due milioni di euro, tra danno biologico, morale, esistenziale e perdita della capacità lavorativa, oltre a interessi e spese.

Il cinghiale e la prova che non c’è

Nella ricostruzione proposta in giudizio, il vero protagonista dell’incidente sarebbe stato un cinghiale, comparso improvvisamente sulla carreggiata. A rafforzare questa versione, il rinvenimento, il giorno successivo, della carcassa di un animale lungo la stessa strada, a circa 260 metri dal luogo del sinistro. Quanto basta, secondo l’attore, per chiamare in causa la Regione – per la gestione della fauna selvatica – e la Provincia, in qualità di proprietaria della strada.

Per il Tribunale, però, il cinghiale ha rappresentato un’ipotesi, non un fatto. Nessuna prova concreta che l’animale fosse effettivamente sulla carreggiata in quel momento, né che quello trovato morto il giorno dopo fosse lo stesso che avrebbe causato l’incidente. Non è stato dimostrato che fosse stato investito da un veicolo, né che vi fosse un collegamento diretto con l’uscita di strada. In altre parole: il cinghiale compare nel racconto, ma non entra nel processo.

Velocità, pioggia e responsabilità

Una volta escluso il nesso causale con l’animale, è caduta anche la responsabilità degli enti pubblici. La consulenza tecnica ha descritto il tratto stradale come rettilineo, pianeggiante e privo di criticità particolari, tale da non richiedere misure specifiche come l’installazione di un guardrail.

Ma il punto decisivo della sentenza è stato un altro, e ha riguardato la condotta di guida. L’automobile procedeva a una velocità ben superiore al limite di 90 chilometri orari, in piena notte e con asfalto bagnato dalla pioggia. Una condotta che il giudice ha considerato gravemente imprudente e che, da sola, è sufficiente a spiegare l’uscita di strada e le sue conseguenze.

La richiesta di risarcimento è stata quindi respinta integralmente, con l’azzeramento di tutte le voci richieste.

Le prove, per favore

Al netto dell’episodio – che resta umano e drammatico – la decisione ribadisce un principio tutt’altro che secondario: in tribunale non basta individuare una causa “plausibile”. Serve provarla. E quando emergono comportamenti di guida imprudenti, anche la presenza di un animale selvatico rischia di restare, giuridicamente parlando, solo ipotetica.


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