SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI: NESSUN RIMBORSO SENZA PRECEDENTE ACCORDO

Una madre ha presentato ricorso ai giudici della Corte di Cassazione, a seguito di una pronuncia sfavorevole: aveva, infatti, agito in giudizio contro il padre al fine di ottenere la restituzione di quanto anticipato a titolo di spese straordinarie a favore dei figli minori. L’uomo si era opposto, lamentando l’assenza di un previo accordo in merito agli esborsi, anche in considerazione dell’entità non indifferente della somma, la quale ammontava ad oltre 5.000 euro. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 793 del 2023, rigetta il ricorso presentato dalla donna e conferma la decisione di merito. Infatti, l’ordinanza presidenziale (ex art. 708 c.p.c., ossia il titolo giudiziale che disciplina la regolamentazione del rimborso delle spese) prevede come obbligo inderogabile, ai fini del rimborso, l’accordo preventivo tra i genitori riguardante le spese straordinarie, ed esclude da tale obbligo solo alcune categorie di spese per le quali è sufficiente l’esibizione della relativa documentazione. Alla luce del provvedimento, assunto in sede di separazione e vincolante tra le parti, sono risultate ripetibili spese per circa 1.000 euro, mentre gli altri esborsi, dal momento che non sono stati concordati – e alcuni neppure documentati – non risultano restituibili. Sono dunque irripetibili le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza il previo accordo con l’altro, richiesto dal titolo giudiziale vincolante tra le parti.


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