Si moltiplicano le pronunce favorevoli ai precari della scuola in materia di ferie scolastiche, e si consolida sempre di più l’orientamento secondo il quale le ferie non fruite – in assenza di avviso da parte del datore di lavoro – vanno pagate.
Se già nei giorni scorsi la Cassazione (ordinanza 15415/2024) ha di fatto dichiarato illegittima la prassi di non pagare le ferie ai precari con contratto al 30 giugno, basata sul presupposto che gli stessi avrebbero fruito – a loro insaputa – delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze scolastiche, ponti, elezioni o cause metereologiche), un’altra pronuncia (ordinanza 16715/2024) ha ribadito come il docente a tempo determinato non possa essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
La richiesta esplicita
Da queste e da altre pronunce del passato (ordinanza 14268/2022) emerge infatti con chiarezza come l’assegnazione delle ferie “d’ufficio”, in assenza di una espressa e spontanea richiesta da parte del docente e di una comunicazione da parte del datore di lavoro, accurata e tempestiva, sull’esistenza di ferie non godute, sia illegittima: i docenti, anche se assunti con contratti fino al 30 Giugno, devono essere considerati in servizio, con la conseguenze che avranno diritto alla monetizzazione di tutti i giorni di ferie non goduti.
Il principio
Il principio affermato dalla Corte è quindi chiarissimo, e così riassumibile:
“Deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”.
E ancora:
“Il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie ma deve essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva”.
La prescrizione
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è soggetto a una prescrizione decennale: i docenti potranno quindi rivendicare il relativo importo economico in relazione a tutti i contratti a tempo determinato stipulati negli ultimi 10 anni. Si può quindi facilmente immaginare l’avvio di una ondata di ricorsi: i docenti – precari e coloro che tali non sono più, visto il lungo termine di prescrizione – potranno recuperare fino a 1.000 euro di ferie non godute l’anno in relazione a tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 a oggi.
Lo Studio Legale Rienzi si occupa da quasi 50 anni di diritto: le conoscenze e l’esperienza maturata nel corso degli anni ne fanno una delle boutique Law Firm più prestigiose del Paese. In entrambe le sedi di Roma e Milano, è in grado di attivare un team integrato di professionisti che possono offrire una consulenza completa per ogni eventuale necessità. In caso ci sia necessità di una consulenza, è possibile contattarci direttamente sul web oppure tramite il numero 0637353066.
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