I PRECARI DELLA SCUOLA HANNO DIRITTO ALLE FERIE (PAGATE): LO CONFERMA LA CASSAZIONE

Si moltiplicano le pronunce favorevoli ai precari della scuola in materia di ferie scolastiche, e si consolida sempre di più l’orientamento secondo il quale le ferie non fruite – in assenza di avviso da parte del datore di lavoro – vanno pagate.

Se già nei giorni scorsi la Cassazione (ordinanza 15415/2024) ha di fatto dichiarato illegittima la prassi di non pagare le ferie ai precari con contratto al 30 giugno, basata sul presupposto che gli stessi avrebbero fruito – a loro insaputa – delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze scolastiche, ponti, elezioni o cause metereologiche), un’altra pronuncia (ordinanza 16715/2024) ha ribadito come il docente a tempo determinato non possa essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.

La richiesta esplicita

Da queste e da altre pronunce del passato (ordinanza 14268/2022) emerge infatti con chiarezza come l’assegnazione delle ferie “d’ufficio”, in assenza di una espressa e spontanea richiesta da parte del docente e di una comunicazione da parte del datore di lavoro, accurata e tempestiva, sull’esistenza di ferie non godute, sia illegittima:  i docenti, anche se assunti con contratti fino al 30 Giugno, devono essere considerati in servizio, con la conseguenze che avranno diritto alla monetizzazione di tutti i giorni di ferie non goduti.

Il principio

Il principio affermato dalla Corte è quindi chiarissimo, e così riassumibile:

“Deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”.

E ancora:

“Il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie ma deve essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva”.

Ne deriva che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente inviato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie (e alla conseguente indennità sostitutiva).

La prescrizione

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è soggetto a una prescrizione decennale: i docenti potranno quindi rivendicare il relativo importo economico in relazione a tutti i contratti a tempo determinato stipulati negli ultimi 10 anni. Si può quindi facilmente immaginare l’avvio di una ondata di ricorsi: i docenti – precari e coloro che tali non sono più, visto il lungo termine di prescrizione – potranno recuperare fino a 1.000 euro di ferie non godute l’anno in relazione a tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 a oggi.


Lo Studio Legale Rienzi si occupa da quasi 50 anni di diritto: le conoscenze e l’esperienza maturata nel corso degli anni ne fanno una delle boutique Law Firm più prestigiose del Paese. In entrambe le sedi di Roma e Milano, è in grado di attivare un team integrato di professionisti che possono offrire una consulenza completa per ogni eventuale necessità. In caso ci sia necessità di una consulenza, è possibile contattarci direttamente sul web oppure tramite il numero 0637353066.


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