La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7600/2023 ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto per violazione dell’art. 366/1 n. 3-4 c.p.c. «i motivi sono formulati in maniera farraginosa, disordinata, confusa, con una prosa involuta, difficilmente comprensibile, appesantita da continue e ridondanti ripetizioni […]».
Con l’introduzione della Riforma Cartabia, la quale ha normato l’art. 366/1 c.p.c., è stato codificato un principio giurisprudenziale, Sez. U. Ord. 37552/2021“il ricorso per Cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva […] in modo da offrire al giudice di legittimità una conscia rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria”. In virtù di questa normazione anche nel processo civile, sulla scia del processo amministrativo ex. art. 3/2 c.p.a, ora è presente questo principio basilare di forma degli atti che ha sancito la chiarezza e la sinteticità espositiva.
La parte si era già vista inammissibile il ricorso proposto in sede d’Appello, della sentenza di primo grado, per le identiche motivazioni. Nel caso di specie, il ricorso proposto, oltre ad avere un contenuto che non rispettava minimamente il principio di sinteticità, in quanto composto da un numero di pagine pari a 65, era affetto soprattutto dalla mancata chiarezza dei contenuti enucleati i quali si sono presentati “farraginosi, disordinati e con una prosa involuta”.
Nell’atto, devono essere indicate le questioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle censure sollevate. Al giudice di legittimità deve essere presentata una perspicua e sintetica rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c. l’inosservanza di tali doveri può portare ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso nel caso in cui l’impugnazione contenga un’esposizione farraginosa dei fatti oppure pregiudichi la comprensibilità delle censure sollevate.
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