La pronuncia della Suprema Corte prende le mosse da una vicenda che vede coinvolte un’agenzia immobiliare ed una società alla quale tale agenzia richiedeva il pagamento della provvigione in relazione alla compravendita di un immobile.

Il codice civile dispone, all’art.1755, che il mediatore di un affare – considerato come ogni operazione economica di contenuto patrimoniale frutto dell’accordo di due o più parti, che si conclude con il sorgere di obbligazioni – ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se tale affare è concluso per effetto del suo intervento

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 2385 del 2023, segue il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e sottolinea a questo proposito che il diritto alla provvigione si acquisisce soltanto con la conclusione dell’affare; pertanto, attraverso la sottoscrizione di una semplice proposta d’acquisto – la quale consiste in un accordo a contenuto essenzialmente preparatorio – l’affare non può considerarsi concluso.

È vero che la proposta d’acquisto dà avvio alla conclusione dell’affare, ma essa non risulta idonea a vincolare le parti, non consentendo di ricorrere, in caso di inadempimento, all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. o di agire per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.


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