C’è un punto, nel caso Roggero, in cui la cronaca smette di essere semplice notizia e diventa specchio di un Paese diviso tra paura e giustizia. È il punto in cui molti italiani si identificano con un commerciante assediato, mentre i giudici, invece, guardano altrove: ai limiti della reazione, alla proporzionalità, al confine che separa la difesa dalla vendetta. Proprio su quel confine si è giocata la sentenza d’appello che ha confermato la colpevolezza di Mario Roggero per la morte di due dei rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021.
I fatti
La vicenda è nota. A Grinzane Cavour, tre uomini fecero irruzione nel negozio con armi e volto coperto, immobilizzando la moglie e la figlia del gioielliere. La minaccia fu reale, violenta, destabilizzante. Da qui però partono due diverse narrazioni: quella di Roggero e quella dei giudici. Roggero ha sempre parlato di essere intervenuto per legittima difesa, preoccupato dalla sorte dei famigliari, e ha sempre richiamato le precedenti rapine subite. Secondo le ricostruzioni, però, la tragedia non avvenne durante la rapina: avvenne al termine della stessa. I colpi mortali furono esplosi quando i malviventi stavano già fuggendo, in una fase che le immagini di videosorveglianza hanno mostrato come esterna al negozio. Ovvero: a pericolo ormai cessato. È questo dettaglio, più di ogni altro, ad aver orientato la decisione dei giudici.
Ma non solo. Roggero ha raccontato di aver agito in stato di panico, incapace di ricordare con chiarezza i movimenti e persino la presenza della moglie accanto a lui, ma le immagini interne lo mostrano lucido, orientato e determinato mentre recupera l’arma e si dirige verso l’uscita. I video riprendono anche il momento in cui la moglie tenta di trattenerlo e lui la scansa, circostanza che contraddice il presunto blackout emotivo. Secondo gli inquirenti, all’interno del negozio la minaccia era già cessata e le sue familiari non erano più sotto rischio immediato, mentre il racconto dell’imputato descrive una percezione di pericolo totale che non ha trovato riscontro negli elementi oggettivi. Anche la tesi secondo cui avrebbe reagito solo per proteggere la famiglia è entrata in conflitto con la ricostruzione della corte, che ha attribuito alle sue azioni una motivazione punitiva e non difensiva.
Le sentenze
Il primo grado aveva inflitto a Roggero 17 anni di carcere per duplice omicidio volontario e tentato omicidio. La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha rivisto la pena a 14 anni e 9 mesi, ma – in attesa delle motivazioni – ha confermato la sostanza. La tesi della legittima difesa, pur popolare nell’opinione pubblica, non ha trovato spazio in aula: per i magistrati, non esisteva più una minaccia attuale tale da giustificare l’uso dell’arma. Non solo. Le motivazioni ricordano che Roggero inseguì i rapinatori, uscì dal laboratorio e aprì il fuoco quando l’azione criminosa era ormai conclusa. E dunque non si trattò di reazione proporzionata, ma di un intervento punitivo capace di travalicare i limiti fissati dalla legge. Per riassumere: non legittima difesa, ma illegittima vendetta. Roggero fu, in sintesi, “giudice e boia”. Tanto che uno dei due rapinatori, prima di morire, riuscì a trascinarsi in strada e Roggero lo colpì con alcuni calci in faccia.
La sentenza d’appello ha inevitabilmente riacceso il dibattito, perché il Paese si riconosce in temi come questi: la paura dei furti, la frustrazione per una microcriminalità percepita come costante, il desiderio di proteggere la propria famiglia e il proprio lavoro. E tuttavia la giustizia non può fondarsi sulle emozioni. Deve attenersi ai fatti.
Un caso divisivo
È proprio questo contrasto a rendere il caso Roggero così divisivo: da un lato la comprensione umana per chi ha subito una violenza, l’ennesima, e ha attraversato comprensibili attimi di paura; dall’altro la necessità di impedire che la giustizia si trasformi in un gesto privato, emotivo, incontrollato. La sentenza d’appello non cancella le sofferenze di nessuno, ma ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: la legittima difesa non è un lasciapassare, e non può estendersi oltre il momento del pericolo concreto. Quando la minaccia finisce, finisce anche il diritto di colpire.
Il caso non si chiude qui. Continua invece a interrogarci su cosa significhi davvero sicurezza, su come conciliare paura e diritto, su quanto sia sottile il confine tra comprensione morale e responsabilità penale. Ed è proprio su quel confine che, ancora una volta, si giocherà il prossimo capitolo di questa vicenda.
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