Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 9 marzo, ha approvato definitivamente il decreto legislativo che attua la direttiva UE su protezione delle persone che segnalano violazioni (whistleblowing) delineando un articolato sistema di applicazione che dovrà, in parte, essere attuato anche con alcuni provvedimenti attuativi.
Il provvedimento, di cui si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, giunge con oltre un anno e mezzo di ritardo tenuto conto che l’Italia, come gli altri paesi UE, avrebbe dovuto recepire la direttiva entro il dicembre del 2021.
Trattasi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
Tra gli aspetti rilevanti c’è quello del superamento del modello, delineato dal D.Lgs. 179/2017, che, in ambito privato, aveva limitato l’utilizzo dello strumento ai “soli” soggetti che hanno adottato un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
La nuova disciplina prevede l’applicazione obbligatoria per le aziende che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato ovvero che, a prescindere dal numero di soggetti, operano in alcuni specifici settori indicati (quali appalti pubblici, servizi finanziari, salute pubblica, tutela dei consumatori ecc.).
Interessanti anche le norma che disciplinano e differenziano tra canale di segnalazione interno ed esterno.
Il primo risulta affidato alla gestione degli enti, pubblici o privati, con la possibilità, per i soggetti più piccoli di condividere la gestione del canale.
Il secondo sarà gestito dall’ANAC che dovrà emanare, entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto, delle proprie linee guida. L’ANAC avrà anche un ruolo specifico di vigilanza e applicazione di sanzione per omessa o carente attuazione del decreto in questione.
Disciplinata anche la tematica della riservatezza, del trattamento dei dati personali e della conservazione dei dati (al riguardo, il Garante per la protezione dei dati personali aveva espresso il suo parere come risulta leggendo qui).
Un apposito capo è dedicato alle misure di protezione (Divieto di ritorsione, Misure di sostegno, Protezione dalle ritorsioni, Limitazioni della responsabilità, Sanzioni e invalidità delle Rinunce e transazioni.
Il suddetto regime di protezione, oltre ai segnalanti, si applicherà anche ad altri soggetti quali i facilitatori e ai soggetti legati, a vario titolo, al segnalante.
Lo Studio, grazie alla qualificata e variegata presenza di professionisti, è in grado di assistere enti, aziende e persone fisiche in tutte le fasi rilevanti disciplinate dalla normativa, quali:
– implementazione dei canali di segnalazione;
– valutazione delle segnalazioni;
– protezione dei segnalanti;
– attivazione di investigazioni interne per prevenire o accertare frodi aziendali.
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