IL CONCORDATO NON È UNA RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE (E IL RICORSO IN CASSAZIONE È AMMISSIBILE)

È stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto “se avverso la sentenza di concordato in appello, ex art. 599bis c.p., è possibile esperire il ricorso in Cassazione, con il quale si deduca l’estinzione del reato per prescrizione, la quale sia maturata anteriormente alla pronuncia in appello”.

Il giudice d’appello, ritenendo che l’intervento di un Concordato potesse far venire meni i suoi poteri, ha solo ratificato tale accordo. Già la Cassazione si era pronunciata con la sentenza n. 18953 del 25.2.2016, escludendo che, nel rito del “patteggiamento” regolato dagli artt. 444 ss. cod. proc. pen., la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, o il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, possano, di per sé, valere come rinuncia. In particolare, hanno affermato che, ai fini del valido esercizio del diritto di rinuncia alla prescrizione, è sempre necessaria la forma espressa, che non ammette equipollenti. Dopo la citata decisione, si è formato un orientamento secondo il quale i principi enunciati devono valere anche per l’istituto del concordato in appello, introdotto con la novella del 2017 (art. 599 bis cod. proc. pen.), con conseguente superamento, dopo la definizione concordata della pena in appello, non può essere dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia del giudice di appello o successivamente ad essa.

Partendo dal dato fattuale che Patteggiamento e Concordato in appello sono due istituti diversi, la sentenza 19415/2023 ha affermato i seguenti principi:

  • Il CONCORDATO non è una rinuncia alla prescrizione;
  • Le impugnazioni contro un CONCORDATO sono sempre ammissibili;
  • Nei confronti della sentenza resa all’esito di un CONCORDATO in Appello, è proponibile ricorso in Cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di prescrizione del reato maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, non avendo il giudice dell’appello riconosciuto la maturata prescrizione.

Così facendo le SS.UU. hanno chiarito i termini della possibilità di ricorrere contro un Concordato alla luce anche del fatto che la “Riforma Cartabia” ha ampliato tale fattispecie rendendola più spendibile dell’interno delle aule di tribunale.


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