CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: COSA CAMBIA

Approvato il D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”).

L’entrata in vigore è stabilita in data 1.4.2023: quindi, a tutti i procedimenti avviati dopo questa data, viene applicata la nuova normativa; dal 1.7.2023 è prevista l’abrogazione del D.lgs 50/2016.

Tre sono le novità principali di questo nuovo codice: semplificazione, qualità e digitalizzazione.

  • Semplificazione: snellire le procedure e la burocrazia per far sì che i cantieri siano più rapidi e che le opere si realizzino in tempi molto più ristretti. Le stazioni appaltanti possono decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia fino a 5,3 milioni di euro, sempre rispettando il principio della rotazione. Per gli appalti fino a 500 mila euro le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate;
  • Qualità: nelle opere, e nelle varie lavorazioni, devono essere sempre garantiti degli elevati standard di qualità da parte delle imprese;
  • Digitalizzazione: sarà predisposto una banca dati dove saranno contenute le informazioni relative alle imprese, così facendo le imprese saranno munite di una “carta d’identità digitale”, e non meno importante, le stazioni appaltanti avranno l’obbligo di utilizzare esclusivamente “piattaforme aperte interoperabili” (BIM)

Alle principali novità si affiancano anche i due principi fondamentali del nuovo codice:

  • Principio del risultato: l’interesse pubblico primario del codice che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  • Principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Saranno solo 2 i livelli di progettazione: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, contestualmente verrà eliminata la fase (attuale) del progetto esecutivo.