CADUTA IN STRADA? NIENTE RISARCIMENTO SE LA BUCA È GRANDE E VISIBILE

Una donna cade camminando lungo una strada a causa di un avvallamento nel terreno; ritenendo responsabile il Comune, agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti. La malcapitata vede rigettata la propria domanda sia in primo che in secondo grado; la vicenda arriva così fino in Cassazione, la quale il 7 giugno 2023 pronuncia l’ordinanza n. 16034, attraverso la quale rigetta il ricorso della donna. Il motivo di tale rigetto è che non è ravvisabile alcuna responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione in questione per il danno derivante dalla caduta, dal momento che l’unica e sola causa di tale caduta è la “colpevole inavvedutezza comportamentale” della signora; la presenza dell’avvallamento non rileva, costituisce mero teatro dell’evento, non essendo assimilabile a causa di quest’ultimo.

Si sottolinea che pur essendo vero che l’art. 2051 c.c., riguardante il danno cagionato da cosa in custodia, impone un dovere di precauzione al titolare della signoria sulla cosa custodita – in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare – è, al contempo, vero che esiste un equivalente dovere di cautela in capo a chi entra in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, che obbliga il soggetto ad adottare condotte adatte a limitare entro limiti ragionevoli gli aggravi per i terzi, in virtù della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.


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