BENI IMMOBILI NON SUSCETTIBILI DI USOCAPIONE PERCHÈ AVENTI NATURA PUBBLICA: È DAVVERO COSÌ?

Con due recenti ordinanze la Suprema Corte ha chiarito alcuni importanti aspetti riguardanti i beni immobili che non siano suscettibili di usucapione perché aventi natura pubblica (Cassazione Civile sez. II, 19/06/2023 ordinanza n. 17427 e Cassazione Civile sez. II, 12/10/2023 ordinanza n. 28481).

In alcuni casi, infatti, tali beni rientrano nel c.d. patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826 comma 3 c.c. e non possono quindi essere usucapiti perché appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali.

Ma un immobile può rientrare in tale categoria anche se non è mai stato effettivamente destinato alla pubblica utilità? I giudici di legittimità hanno chiarito in entrambe le suddette pronunce che risulta imprescindibile per il giudice di merito accertare il requisito dell’effettività della destinazione – prevista dalla normativa urbanistica – del bene al pubblico servizio.

Per tale ragione, non risulta sufficiente un mero progetto di utilizzazione che voglia realizzare una finalità di interesse pubblico, ma serve un concreto ed effettivo uso del bene in tal senso. Dunque, per la Corte risulta necessario sia l’elemento soggettivo, ossia la titolarità pubblica del bene, che quello oggettivo, ovvero la sua destinazione effettiva.

In entrambi i casi di specie sottesi alle ordinanze in questione non è stato dimostrato l’elemento oggettivo; di conseguenza, gli immobili risultano usucapibili.


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