Il 30 settembre 2027 non è una data fino alla quale gli attuali concessionari balneari hanno diritto a mantenere automaticamente la gestione degli stabilimenti. I Comuni possono avviare le gare anche prima e, una volta individuato il nuovo concessionario, disporre il subentro anticipato.
È quanto chiarisce il Consiglio di Stato, Sezione VII, con una sentenza pubblicata il 18 agosto 2026, relativa a una controversia sulle concessioni demaniali marittime del Comune di Zoagli.
Il limite massimo
Secondo Palazzo Spada, il 30 settembre 2027 rappresenta un limite massimo del periodo transitorio e non una nuova proroga generalizzata a favore dei concessionari uscenti.
Il Consiglio di Stato ribadisce infatti che le concessioni turistico-ricreative interessate dalle precedenti proroghe legislative devono considerarsi cessate al 31 dicembre 2023 e che le nuove assegnazioni devono avvenire attraverso procedure rispettose dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.
Il periodo che può arrivare fino al settembre 2027 ha natura di «proroga tecnica»: serve a consentire alle amministrazioni di predisporre e concludere le procedure di gara e non può essere utilizzato come giustificazione per rinviarle automaticamente.
Se l’amministrazione è nelle condizioni di bandire la gara, individuare il nuovo concessionario e consentirne il subentro prima del settembre 2027, può procedere senza attendere la scadenza. Il rapporto con il concessionario uscente potrà quindi cessare anticipatamente attraverso un provvedimento adeguatamente motivato.
Gli indennizzi
La sentenza affronta anche il problema degli indennizzi ai concessionari uscenti. Secondo il Consiglio di Stato, la mancata emanazione di alcuni provvedimenti attuativi nazionali, compreso quello relativo ai criteri per gli indennizzi, non impedisce ai Comuni di procedere con le gare.
Diverso è il problema delle disposizioni introdotte successivamente nel 2024, che prevedono anche forme di equa remunerazione per determinati investimenti effettuati dai concessionari: tali norme non possono essere applicate retroattivamente alle procedure precedenti.
Per i Comuni, quindi, non è necessario attendere il 2027 per avviare le nuove assegnazioni; per gli attuali concessionari, invece, quella data non rappresenta necessariamente una garanzia di permanenza fino a quel momento. Il principio indicato dal Consiglio di Stato è chiaro: il 2027 è il termine massimo del regime transitorio, non la data obbligatoria di partenza delle gare.
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