RILASCIO DELLE COPIE DEGLI ATTI AUTORIZZATO DAL GIUDICE: ASSOLTO L’AVVOCATO ACCUSATO DI ESSERSI FALSAMENTE QUALIFICATO PER OTTENERLE

Una vicenda particolarmente singolare riguarda un avvocato accusato di essersi finto difensore di parte civile, pur di ottenere le copie degli atti del processo di suo interesse, inducendo in inganno il personale della Cancelleria

I fatti: un avvocato ha difeso la parte civile in un procedimento penale; l’assistito ha in seguito revocato il mandato ed ha presentato un esposto disciplinare a carico dell’avvocato, il quale, per potersi difendere in questa sede, ha richiesto alla cancelleria del Tribunale di Roma le copie degli atti. A scatenare l’odissea – il professionista protagonista della vicenda è stato obbligato a subire per undici anni una situazione ai limiti del reale – il fatto che all’interno delle richieste presentate in cancelleria l’avvocato non avesse specificato che era intervenuta la revoca del mandato ed è quindi stato rinviato a giudizio con l’imputazione di sostituzione di persona ex articolo 494 c.p.: “si qualificava falsamente difensore della parte civile inducendo in errore il personale della cancelleria”. Nei primi due gradi di giudizio l’avvocato è stato condannato a due mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni alla parte civile; solo grazie all’intervento della Corte di Cassazione, Sezione V, che ha emesso la sentenza n. 18887 del 5 maggio 2023, la questione si è conclusa con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha infatti stabilito che l’interesse dell’avvocato ad ottenere le copie sia stato ritenuto sussistente dal giudice dal momento che, sui moduli aventi a oggetto le richieste di rilascio copie, è stato apposto il timbro di autorizzazione ex art. 116 c.p.p., il quale dimostra che il rilascio delle copie è stato regolarmente autorizzato dal giudice; non esisteva, in capo al personale di cancelleria, alcuna discrezionalità decisionale. Si esclude quindi che il legale abbia voluto trarre in inganno il personale della cancelleria dal momento che vantava un legittimo interesse ad ottenere le copie degli atti.


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