La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, è tornata a intervenire su uno dei temi più discussi degli ultimi anni in materia di sanzioni stradali: la validità delle multe rilevate tramite autovelox non omologati. E lo fa con un orientamento destinato a incidere: un intervento che si inserisce in un quadro giurisprudenziale tutt’altro che lineare. Solo due anni prima, infatti, con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, la stessa Corte aveva assunto una posizione molto netta, ritenendo illegittimo l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità effettuato con apparecchi semplicemente “approvati” ma non “debitamente omologati”.
Una parziale “correzione di rotta” è invece arrivata in questi giorni, quando la Corte ha stabilito che la mancanza di una formale omologazione ministeriale non è automaticamente sufficiente a rendere illegittima la multa, se il dispositivo risulta sottoposto a verifiche e tarature periodiche regolari. Il punto centrale diventa quindi l’affidabilità concreta dello strumento.
Da Pescara alla Cassazione
La decisione nasce da una vicenda che riguarda un’automobilista sanzionata a Pescara nel 2021. In primo grado, il giudice di pace aveva annullato le multe per la mancanza di omologazione dell’autovelox. Il Tribunale di Pescara, però, aveva ribaltato la decisione, ritenendo sufficiente l’approvazione del dispositivo. La questione è quindi arrivata in Cassazione, che ha confermato questa impostazione, sottolineando come spetti all’amministrazione dimostrare la corretta manutenzione e la taratura dello strumento.
Il punto chiave
A questo punto è necessario fare una precisazione importante. L’ordinanza non afferma che l’omologazione non sia più necessaria, né stabilisce che la taratura possa sostituirla. Allo stesso modo, non “sana” automaticamente tutti gli autovelox privi di omologazione. La Cassazione si limita a dire che, nel caso concreto, la presenza di verifiche periodiche regolari è stata ritenuta sufficiente a garantire l’affidabilità della rilevazione e quindi a confermare la multa. Ma non elimina il requisito dell’omologazione previsto dalla normativa.
Questo significa che il tema resta aperto: l’omologazione continua a essere un elemento richiesto dalla legge, ma la sua mancanza non viene sempre considerata, da sola, decisiva per annullare la sanzione.
Il principio
Nel ragionamento dei giudici emerge un criterio pratico. Il giudice deve verificare se l’apparecchio sia stato sottoposto ai controlli necessari a garantirne il corretto funzionamento. Se queste verifiche risultano effettuate con regolarità, la rilevazione può essere considerata attendibile. In caso contrario, la multa può essere contestata. È quindi la prova dell’affidabilità tecnica dello strumento a diventare centrale nel giudizio.
Cosa cambia
Per chi riceve una multa, potrebbero derivare cambiamenti sostenziali: soprattutto il modo di impostare un eventuale ricorso. Seguendo l’orientamento dei giudici, potrebbe non bastare più la verifica dell’assenza di omologazione. Potrebbe diventare fondamentale accertare se il dispositivo sia stato sottoposto a tarature e controlli periodici. In assenza di queste verifiche, la sanzione potrebbe ancora essere contestata con buone possibilità di successo. Al contrario, se l’amministrazione riesce a dimostrare la corretta manutenzione dello strumento, la multa potrebbe essere ritenuta valida.
Una questione aperta
L’ordinanza n. 7374/2026 non chiude definitivamente il dibattito. Piuttosto, lo sposta su un piano diverso, più tecnico e meno formale. Per questo motivo, non è escluso che la questione venga nuovamente affrontata, magari dalle Sezioni Unite, per arrivare a un orientamento definitivo. Nel frattempo, resta una certezza: in materia di autovelox, non esistono risposte automatiche. Ogni caso va valutato nel concreto: soluzioni definitive a queste controversie, ancora, non si vedono all’orizzonte..
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