Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 1578/2025, ha accolto integralmente l’eccezione preliminare sollevata dallo Studio Rienzi, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di due imputati accusati di furto aggravato. La pronuncia mette fine a un procedimento penale originato da una grave lacuna formale commessa dalla società denunciante nella presentazione della querela, riaffermando che il rispetto delle regole procedurali costituisce una garanzia ineludibile per il cittadino e sancendo una netta vittoria per la difesa.
Il fatto
La vicenda processuale ha visto coinvolti due soggetti, difesi dall’Avv. Vincenzo Rienzi, che erano stati tratti a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. L’accusa mossa nei loro confronti era particolarmente gravosa: furto aggravato in concorso per la presunta manomissione di un contatore e la conseguente sottrazione di gas naturale ai danni di una nota azienda fornitrice.
L’esito del processo è stato definito da un’attenta analisi degli atti d’indagine condotta dall’avvocato della difesa che ha rilevato un vizio procedurale dell’atto. Nello specifico l’atto di querela non era stato depositato personalmente dal legale rappresentante della società, ma era stato presentato materialmente da un soggetto terzo. Tuttavia, la querela difettava dell’autenticazione della sottoscrizione. All’udienza dibattimentale, la difesa ha prontamente sollevato l’eccezione, evidenziando il difetto di legittimazione e l’assenza di una valida condizione di procedibilità.
Il principio
Il Giudice ha condiviso pienamente la ricostruzione dell’avvocato della difesa e richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato (Corte di Cass. Sez. IV Penale, sent. n. 7367/2014), ha ribadito un principio di diritto fondamentale: qualora la querela non venga presentata personalmente dal titolare ma sia depositata da un terzo, la firma del querelante deve essere obbligatoriamente autenticata, pena l’assoluta invalidità dell’atto e la improcedibilità dell’azione penale.
Poiché il reato contestato rientra tra quelli procedibili esclusivamente a querela di parte, tale rigore risponde all’esigenza primaria di offrire la “garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela”. Senza l’autenticazione della firma, viene a mancare l’elemento primario per ricondurre con assoluta certezza la volontà punitiva al suo legittimo titolare, rendendo l’intero impianto accusatorio radicalmente nullo.
In conclusione, il Tribunale di Rimini ha ordinato l’immediato proscioglimento degli imputati, emettendo sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cpp. Un successo per lo Studio Legale Rienzi, che ha permesso di definire in radice la vicenda processuale, garantendo la tutela degli assistiti attraverso il puntuale rispetto delle garanzie procedurali previste dal codice.
Lo Studio Legale Rienzi si occupa da quasi 50 anni di diritto: le conoscenze e l’esperienza maturata nel corso degli anni ne fanno una delle boutique Law Firm più prestigiose del Paese. Lo Studio è in grado di attivare un team integrato di professionisti che possono offrire una consulenza completa per ogni tipo di esigenza. In caso ci sia necessità di una consulenza, è possibile contattarci direttamente sul web oppure tramite il numero 0637353066.
