Ai fini della revoca della parità scolastica, l’Amministrazione non può utilizzare elementi estranei a quelli previsti dalla legge (come i bilanci societari) per verificare la regolarità dei contratti dei docenti, né può contestare la riduzione dell’orario delle lezioni se questa è dovuta alla mancata scelta dell’ora di religione da parte degli studenti. Inoltre, eventuali contestazioni sull’assenteismo degli alunni rilevate in poche e sporadiche visite ispettive devono essere sempre comparate con i risultati scolastici effettivi, dovendo la revoca rappresentare una misura di extrema ratio: è quanto è stato stabilito dal Consiglio di Stato (Sezione Settima) da ultima nella sentenza pubblicata il 13 novembre 2024, ottenuto dallo Studio Rienzi, di pieno rigetto dell’appello promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito contro l’annullamento della revoca inflitta a un Istituto scolastico paritario abruzzese.
La vicenda nasce dal provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l’Abruzzo aveva revocato la parità scolastica a diversi indirizzi di studio (liceo classico, scientifico, istituti tecnici e professionali, e scuola media) di un Istituto paritario. La sanzione era scattata a seguito di sole quattro giornate di visite ispettive concentrate nel mese di marzo 2023. Il Ministero contestava una serie di gravi anomalie: presunte irregolarità nei contratti del personale, riduzione del monte ore annuo di insegnamento, assunzione di docenti privi di abilitazione e un elevato tasso di assenteismo degli studenti nelle classi. L’Istituto, assistito dallo Studio Rienzi, ha impugnato il provvedimento ottenendo una prima vittoria al TAR Abruzzo. Il Ministero ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, ma i Giudici del Consiglio di Stato hanno smontato punto per punto le tesi ministeriali, confermando l’illegittimità della revoca.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Amministrazione che si fondava su una serie di questioni:
– Il Ministero aveva preteso di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro analizzando i bilanci della società gestrice. Il Supremo Plesso Amministrativo ha dichiarato illegittimo questo approccio, statuando che: “…la documentazione che deve essere utilizzata ai fini di verificare il rispetto del requisito è solo quella prevista dalla prefata disposizione (…) concernente i quadri organici docenti contenente i dati relativi ai docenti in servizio presso la scuola e ai relativi contratti di lavoro, corredati di autocertificazione del legale rappresentante (…) escludendosi di conseguenza la utilizzabilità di elementi ulteriori non previsti dalla legge, quali, nella specie, i bilanci societari“
– In merito all’asserita violazione del monte ore di insegnamento, il Consiglio di Stato ha accolto le giustificazioni dell’Istituto, facendo notare che:
“Le ore settimanali sono 31, anziché 32, perché gli studenti hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione (…) Le ore settimanali sono 26 anziché 27 e 30 anziché 31, perché gli studenti hanno scelto anche in questo caso di non avvalersi dell’insegnamento della religione”.
– Sulla presenza di insegnanti con il solo titolo di studio (laurea) e privi di abilitazione, la Corte ha ribadito che:
“…l’Autorità ministeriale ha consentito alle scuole paritarie di dotarsi di personale docente in possesso del solo titolo di studio e dunque privo dell’abilitazione all’insegnamento, sia pure a particolari condizioni, come la difficoltà di reperire insegnanti abilitati, ben nota alle parti, preferendo il personale abilitato assumere incarichi presso gli istituti pubblici”.
I Giudici del Consiglio di Stato hanno suggellato la decisione richiamando il principio fondamentale di proporzionalità e affermando testualmente nelle conclusioni che eventuali anomalie sui tassi di frequenza degli alunni:
“…vanno comparati con i risultati ottenuti dagli studenti, in modo che le anomalie di funzionamento accertate dagli ispettori siano di gravità tale da giustificare una misura così afflittiva, tale da rappresentare, nel sistema nazionale di istruzione della scuola ad iniziativa privata, l’extrema ratio”.
Una vittoria di cruciale importanza che protegge l’autonomia delle scuole paritarie dai controlli ministeriali lacunosi, riaffermando che la chiusura di un istituto deve essere sempre e solo l’ultima e più estrema soluzione possibile.
Lo Studio Legale Rienzi si occupa da quasi 50 anni di diritto: le conoscenze e l’esperienza maturata nel corso degli anni ne fanno una delle boutique Law Firm più prestigiose del Paese. Lo Studio è in grado di attivare un team integrato di professionisti che possono offrire una consulenza completa per ogni tipo di esigenza. In caso ci sia necessità di una consulenza, è possibile contattarci direttamente sul web oppure tramite il numero 0637353066.
