Se i lavori non sono conclusi al momento della presentazione della domanda di riconoscimento della parità scolastica, ma lo sono prima dell’avvio dell’anno scolastico, non è  legittimo il diniego di parità opposto dall’USR“.
Lo ha sancito di fatto il Consiglio di Stato, da ultimo, con il decreto 6254 del 20 novembre 2021, che qui pubblichiamo, con cui è stata sospesa la sentenza del TAR Campania che aveva rigettato il ricorso presentato da un istituto scolastico aspirante all’ottenimento della parità in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti di legge, appunto a causa di alcuni lavori in corso al momento della visita ispettiva.
di seguito la pronuncia scaricabile in modo gratuito