Con una sentenza di grande rilevanza mediatica, la Corte d’Appello Civile di Milano ha dichiarato “sussistenti i requisiti per il riconoscimento” in Italia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Prima Istanza della Corte Suprema della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong contro il presidente dell’Inter Steven Zhang.

La sentenza – arrivata in tempi relativamente brevi, visto che la causa davanti alla Corte d’Appello era stata avviata nell’aprile 2023 – coinvolge in maniera diretta Zhang ma non la società nerazzurra, che rimane completamente estranea.

La vicenda prende le mosse da una causa vinta da China Construction Bank (e altre banche) contro Zhang, condannato a Hong Kong a restituire un prestito da oltre 250 milioni di dollari, più gli interessi, per un totale di circa 320 milioni.

A depositare la decisione è stata la prima sezione civile della Corte (giudici Bonaretti-Aragno-Cortelloni). La difesa di Zhang ha puntato sulle “macroscopiche anomalie” della sentenza di Hong Kong, sollevando inoltre diverse eccezioni. Tuttavia, la Corte d’Appello non ha accolto nessuna delle tesi portate avanti dalla difesa. 

Nel pronunciarsi a favore della banca, la Corte d’Appello di Milano ha stabilito innanzitutto la propria competenza territoriale, in base “al ruolo e dalla carica” di Zhang, presidente dell’Inter: “Tale circostanza, che ovviamente implica la proprietà delle relative quote societarie, appare sufficiente per ritenere correttamente radicata avanti a questa autorità giudiziaria l’azione”.

Sul merito, la decisione ha riconosciuto in pieno le ragioni dei creditori di Zhang:

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le disposizioni del diritto internazionale privato hanno introdotto il principio di riconoscimento automatico, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 64, delle sentenze straniere passate in giudicato ‘nel loro effetto di cosa giudicata sostanziale e di cosa giudicata formale o di cosa giudicate processuale, sia fra le parti sia nei confronti dei giudici italiani‘”.

Sussistendo pertanto tutti i presupposti di cui all’art. 64 L. 218/95 […], la domanda deve essere accolta. Le spese di lite, liquidate con il ricorso ai criteri della causa di valore indeterminabile di bassa complessità e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi, devono essere poste a carico della resistente”, ha concluso la Corte d’Appello. Ora la banca, forte della sentenza, potrà provare ad aggredire eventuali beni di Steven Zhang in Italia.


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