[…] Approvato non equivale a omologato […]”. Questo è il punto cruciale della sentenza della Corte di Cassazione – riguardante una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox della tangenziale di Treviso – di cui in questi giorni si sta parlando molto.

Il protagonista della vicenda era stato multato perché viaggiava a 97 chilometri all’ora su un tratto di strada dove il limite è 90. Ma la rilevazione era stata effettuata da un apparecchio “approvato” ma non “omologato”: il tribunale aveva giudicato la violazione nulla in primo grado e la Cassazione ha confermato che la decisione presa rispetta le norme e i metodi descritti nel Codice della Strada.

Sebbene in alcune circolari del Ministero i termini omologazione e approvazione siano stati usati in maniera quasi intercambiabile e dal 2020 il Ministero abbia smesso di omologare i rilevatori, nel Codice della Strada i due concetti si riferiscono a pratiche separate e distinte.

L’omologazione, si legge sul Codice della Strada, comporta che si verifichi il rispetto delle caratteristiche obbligatorie imposte al macchinario. L’approvazione riguarda invece caratteristiche non specificate nel Codice, su cui il Ministero esprime il proprio giudizio. Da questa sovrapposizione è originato il caso emerso con la sentenza in questione: su questa base infatti i Comuni hanno seguito indicazioni opache, installando autovelox mai testati riguardo il rispetto delle caratteristiche obbligatorie. E ora si annuncia una valanga di ricorsi..


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