Con questa decisione il TAR Lazio Sezione I Quater, nel condividere pienamente le argomentazioni di questo studio legale, ha chiarito come non sia sufficiente per invalidare un concorso pubblico la mera doglianza secondo cui i precedenti concorsi che si sono tenuti negli ultimi 10 anni avrebbero ammesso alle prove orali tanti candidati per quanti erano i posti disponibili nel bando (mentre nell’odierna graduatoria ne sarebbero rimasti vacanti 3).

Ma il Tribunale Amministrativo va oltre, ritenendo pienamente valido il metro di valutazione utilizzato dalla Commissione esaminatrice, sancendo anche il principio secondo cui non possa assolutamente essere utilizzato come metro per invalidare l’esame l’opinione personale del candidato ricorrente nel caso di specie, che ha avuto modo di assistere all’esame.

E ancora, nel condividere proprio una delle eccezioni sollevata da questo Studio Legale, precisa il TAR che “risulterebbe difficilmente ipotizzabile la verbalizzazione con motivazione “narrativa” e il voto di ogni commissario per ogni candidato, per i singoli criteri stabiliti, tenuto conto dello svolgimento del colloquio del concorso della specie con la partecipazione di 7 commissari e di numerose materie d’esame, con la previsione di diversi criteri di massima sugli aspetti sostanziali e formali del colloquio.

Di seguito è possibile scaricare il testo della Sentenza