La sentenza n. 951/2025 della sezione lavoro del Tribunale di Bergamo si fonda su una vicenda che fotografa in modo esemplare lo sviluppo del sistema di protezione dei segnalanti in Italia. Una agente di polizia locale denuncia irregolarità nell’uso di fondi pubblici, favoritismi nella gestione delle indennità e anomalie nell’allocazione delle risorse. In risposta, subisce tre anni di isolamento, umiliazioni, dequalificazione, minacce e un clima di ostilità costante da parte dei colleghi e del Comandante. È questo il contesto che ha condotto il giudice a riconoscere – per la prima volta nel nostro Paese – il risarcimento del danno morale a un whistleblower vittima di ritorsioni, pur in assenza di un danno biologico documentato, evidenziando al tempo stesso quanto il sistema risarcitorio italiano sia ancora distante dagli standard europei.
I whistleblower
Per comprendere davvero la portata di questa decisione, è utile chiarire chi siano i whistleblower. Sono lavoratori, pubblici o privati, che segnalano illeciti, abusi, sprechi o violazioni all’interno delle loro organizzazioni. La normativa italiana – a partire dalla legge 190/2012 fino al più recente d.lgs. 24/2023 – ha progressivamente ampliato il perimetro di tutela, ma fino a oggi non si era mai arrivati a riconoscere un risarcimento effettivo per le ritorsioni subite dopo una segnalazione. La pronuncia di Bergamo colma, almeno in parte, questa lacuna.
La pronuncia
Il Tribunale qualifica le condotte come ritorsive, ne dichiara la nullità e afferma la responsabilità dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile, per non aver impedito il formarsi di un ambiente lavorativo stressogeno e degradante. Con questa impostazione, la giudice abbandona definitivamente la rigida necessità di provare l’intento persecutorio, superando schemi tradizionali legati alle categorie di mobbing e straining, che negli anni hanno portato al rigetto di numerose domande di tutela.
Un passaggio centrale riguarda l’applicazione dell’inversione dell’onere della prova prevista dall’articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, vigente al tempo dei fatti. Quando una misura pregiudizievole segue a breve distanza una segnalazione, è l’amministrazione a dover dimostrare che tale misura sia giustificata da cause estranee all’atto di denuncia. Per anni questo meccanismo è rimasto sostanzialmente lettera morta, complice un orientamento giurisprudenziale restio a valorizzare le presunzioni e incline a gravare il segnalante dell’onere di dimostrare puntualmente il nesso di causalità. Il Tribunale di Bergamo si inserisce invece in un percorso già inaugurato da una pronuncia del Tribunale di Milano del 6 giugno 2025, che aveva annullato un licenziamento seguìto a una segnalazione proprio sulla base della corretta applicazione dell’inversione probatoria.
I danni morali sono presunti
Di particolare rilievo è anche la qualificazione del danno morale in termini presuntivi. La giudice osserva che tre anni di umiliazioni, isolamento e ostilità costituiscono di per sé una fonte evidente di sofferenza e di lesione della dignità personale. L’accertamento del pregiudizio può dunque avvenire attraverso presunzioni semplici, alla luce delle massime di comune esperienza richiamate dall’articolo 115 del Codice di procedura civile. Non è quindi necessario che la vittima produca una diagnosi medica o fornisca una prova clinica della propria sofferenza: il clima degradante, l’isolamento protratto e la sistematicità delle condotte ritorsive bastano a fondare il riconoscimento del danno morale.
Il nodo critico
Resta tuttavia un nodo critico: l’importo liquidato, pari a 25.000 euro, non appare proporzionato alla gravità delle condotte accertate né adeguato alla funzione deterrente che il diritto europeo attribuisce alle tutele del whistleblower. L’articolo 23 della Direttiva UE 2019/1937 richiede infatti sanzioni efficaci, dissuasive e non meramente simboliche, mentre il quantum riconosciuto in questo caso sembra porsi al di sotto di tale soglia.
Pur con i suoi limiti, la sentenza del Tribunale di Bergamo segna un passaggio cruciale: per la prima volta, la sofferenza morale del whistleblower diventa un bene giuridico meritevole di tutela autonoma. Amministrazioni pubbliche e aziende private sono ora chiamate a misurarsi con un precedente che impone di rafforzare concretamente i sistemi interni di protezione dei segnalanti, mentre gli operatori del diritto dovranno considerare una nozione più ampia e sostanziale di ritorsione. È l’inizio di una nuova fase, in cui chi denuncia un illecito può confidare in una tutela che non resta solo sulla carta, ma trova finalmente riconoscimento anche in sede giudiziaria.
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