Lo studio legale Rienzi segue la vicenda di questa professoressa dall’inizio, ossia da quando, nel ‘90, l’allora ricercatrice Maria Giuseppina Eboli partecipò  ad un concorso per professore associato indetto dall’Università La Sapienza di Roma, concorso che di legittimo non aveva nulla, a partire dalla commissione giudicatrice nominata.

Ebbene, dopo oltre una dozzina di ricorsi presentati tra T.A.R. e Consiglio di Stato, 2 giudicati favorevoli e una sentenza del TAR del Lazio di condanna dell’Amministrazione ad un risarcimento di centinaia di migliaia di euro, il risultato per la ricorrente era stato questo: 0 euro.

Ciò, almeno, fino a quando il Consiglio di Stato non ha accolto, con sentenza n. 2792 del 18 febbraio 2016, il ricorso presentato dall’avv. Rienzi per la revocazione della sentenza (C.d.S., Sez. VI, n. 3521/2013) con cui il C.d.S., accogliendo l’appello del Ministero e dell’Università, aveva concluso che l’Amministrazione non sarebbe stata colpevole di aver nominato una commissione illegittima e di aver portato a termine un concorso pubblico altrettanto illegittimo e che, di conseguenza, nulla sarebbe stato dovuto a titolo di risarcimento alla professoressa che ne aveva chiesto ed ottenuto l’annullamento, in quanto l’illegittimità da cui sarebbero scaturiti i danni lamentati dalla ricorrente sarebbe stata dovuta ad un “errore scusabile”.

Ed infatti, l’avv. Rienzi non si è dato per vinto e ha deciso di impugnare questa sentenza, proprio dinanzi allo stesso organo giurisdizionale che l’aveva emessa, e chiederne la revocazione per errore di fatto.

Ebbene, il coraggio e la tenacia sono stati ripagati: il Consiglio di Stato ha sposato in pieno le tesi della parte ricorrente, disattendendo le tesi del Ministero, rappresentato dall’Avv. Paolo Grasso dell’Avvocatura dello Stato e dell’Avv. Luigi Napolitano, per l’Università La Sapienza, sulla base delle seguenti motivazioni: “Giova precisare che gli errori in esame non costituiscono, contrariamente a quanto deduce l’Università, un errore di giudizio o di valutazione (come tale estraneo all’ambito del motivo di revocazione di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.), ma un autentico errore di fatto idoneo ad essere fatto valere come vizio revocatorio.

Invero, nella sentenza revocanda i fatti sopra indicati vengono semplicemente supposti, e non solo non trovano conferma alcuna negli atti di causa, ma alla luce degli stessi sono positivamente esclusi. (…) NE DERIVA CHE LA QUI IMPUGNATA SENTENZA, NELL’ESCLUDERE LA CONFIGURABILITÀ DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO CON RIFERIMENTO A TALI ASSERITI PARERI, NON RISULTANTI DAGLI ATTI DI CAUSA, COSTITUISCE IL FRUTTO DI UN ABBAGLIO DEI SENSI CAUSALMENTE DECISIVO PER L’ESITO IN PARTE QUA DEL GIUDIZIO. (…) Ricorre pertanto l’ipotesi di una svista o di un abbaglio dei sensi, che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio ritualmente acquisiti, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dai documenti di causa”.

 

OGGI LA PROFESSORESSA PUO’ FINALMENTE DIRE DI AVER AVUTO GIUSTIZIA!

 

Un importante successo dell’avv. Rienzi, frutto della sua competenza e lunga esperienza professionale, oltre che della sua ben nota tenacia…chi la dura la vince!!