“Sei una donna, fai il caffè”. Una frase che riporta a stereotipi duri a morire è diventata il centro di una causa di lavoro conclusa con una condanna per discriminazione di genere.
I fatti
Il Tribunale del lavoro di Treviso ha riconosciuto a una dirigente della società Keyline di Conegliano 50mila euro di risarcimento per discriminazione, disponendo anche il reintegro nel posto di lavoro e il pagamento di circa 112mila euro di stipendi arretrati dopo il licenziamento.
Secondo quanto emerso nel processo, durante diverse riunioni aziendali alla manager veniva chiesto di preparare e servire il caffè per tutti i presenti. Non si trattava di episodi isolati: la richiesta veniva formulata davanti ad altri dipendenti e giustificata esplicitamente dal fatto che lei e un’altra collega fossero donne. Negli atti compare anche una frase attribuita al responsabile: “Tu non meriti questa posizione, io avrei bisogno di un uomo e per di più con esperienza”.
Il tribunale ha ritenuto che questi comportamenti, ripetuti nel tempo e pubblici, abbiano prodotto un effetto umiliante e dequalificante, configurando una molestia discriminatoria legata al genere. Il riferimento giuridico è il Codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/2006), che considera discriminatori i comportamenti connessi al sesso che violano la dignità della lavoratrice o creano un clima ostile e degradante.
La vicenda si è intreccitaa poi con un altro elemento giuridicamente decisivo: il licenziamento della dirigente mentre era incinta. La lettera di licenziamento è stata consegnata il 29 luglio 2024, dopo una contestazione disciplinare con cui l’azienda le attribuiva l’uso della carta aziendale per spese personali e presunte irregolarità nella gestione del magazzino negli Stati Uniti.
Nessuna colpa grave
Nel corso del procedimento, però, è emerso che l’utilizzo della carta per spese personali era una prassi tollerata all’interno della famiglia proprietaria dell’azienda e che le altre contestazioni erano formulate in modo generico e non adeguatamente dimostrate. Il giudice ha quindi escluso la presenza di una colpa grave.
Questo punto è decisivo perché l’ordinamento tutela in modo particolarmente forte la lavoratrice in gravidanza. L’articolo 54 del decreto legislativo 151/2001 vieta infatti il licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo casi eccezionali.
Non essendo emerse condotte tali da giustificare il recesso, il tribunale ha annullato il licenziamento, disposto il reintegro e condannato l’azienda al pagamento delle retribuzioni arretrate. Alla dirigente sono stati inoltre riconosciuti 50mila euro per la discriminazione subita e un ulteriore risarcimento per lo stress subito.
La sentenza mostra come stereotipi di genere apparentemente “banali” possano assumere una rilevanza giuridica precisa quando incidono sulla dignità professionale. Nel diritto del lavoro contemporaneo, infatti, anche comportamenti quotidiani – se motivati dal genere e reiterati nel tempo – possono trasformarsi in vere e proprie molestie discriminatorie.
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