Il Tribunale di Palermo ha condannato Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e Prefettura di Agrigento a risarcire con oltre 76mila euro – più 14mila per le spese legali – la ong proprietaria della nave Sea Watch. La somma copre le spese documentate sostenute durante il periodo di fermo amministrativo dell’imbarcazione (e, come detto, le spese legali). Non si tratta quindi di una nuova valutazione sui fatti del 2019, ma di una decisione legata alla gestione amministrativa successiva.
I fatti
Il caso nasce il 29 giugno 2019, quando la comandante Carola Rackete forzò l’ingresso nel porto di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti soccorsi in mare. Durante le manovre si verificò un contatto con una motovedetta della Guardia di finanza.
Rackete fu arrestata con accuse gravi, tra cui resistenza a nave da guerra e favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Tuttavia, nel 2021 il gip di Agrigento ha disposto l’archiviazione del procedimento penale, ritenendo che non vi fossero i presupposti per sostenere l’accusa in giudizio.
Il fermo amministrativo e il “silenzio-accoglimento”
Dopo l’episodio, la Sea Watch 3 fu sottoposta a fermo amministrativo dal 12 luglio al 19 dicembre 2019.
Il 21 settembre l’ong presentò opposizione al prefetto di Agrigento. In base alla normativa applicabile, se l’autorità non risponde entro i termini previsti, si forma il cosiddetto “silenzio-accoglimento”: l’istanza si considera accolta e il fermo deve cessare.
Secondo quanto accertato dal Tribunale di Palermo, non essendo intervenuta una risposta nei tempi di legge, la nave avrebbe dovuto essere dissequestrata. Invece rimase bloccata fino al 19 dicembre, quando un ricorso d’urgenza portò all’ordine di restituzione.
Perché è stato riconosciuto il risarcimento
La recente sentenza ha ritenuto illegittimo il protrarsi del fermo oltre i termini consentiti. Il risarcimento riguarda esclusivamente i danni patrimoniali: costi sostenuti per il periodo di detenzione e spese legali. Il giudice non ha riconosciuto eventuali danni non patrimoniali richiesti dall’ong.
La decisione è stata criticata da esponenti politici, in particolare del governo, ma sul punto non possiamo che sospendere il giudizio. Conviene sottolineare però che, come ogni sentenza, anche questa potrà essere impugnata nei gradi successivi di giudizio.
Al di là delle polemiche, il caso evidenzia un principio centrale dello Stato di diritto: anche i provvedimenti amministrativi devono rispettare termini e procedure previsti dalla legge. Ed è su questo piano tecnico che si fonda la condanna al risarcimento.
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