Il tar del Lazio accoglie il ricorso presentato da una scuola che si era vista rifiutare il riconoscimento della parità alle classi collaterali ulteriori rispetto alla prima in quanto: “La prescrizione contenuta al punto 4.8 del DM 83/2018 per le classi terminali, riduttiva ad una sola classe collaterale nei confronti degli studenti neo iscritti” che ” non possano essere inseriti nelle classi esistenti”, non può ritenersi operante nei confronti deglistudenti lavoratori stante l’assenza di specifica previsione normativa e pertanto esplicante efficacia esclusivamente nelle ipotesi ordinarie di studenti non lavoratori” (sentenza TAR del Lazio n. 2960 dell’11/03/2021).
L’USR condannato anche al pagamento delle spese legali.

In allegato la sentenza

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