Con sentenza del 25 febbraio u.s. il Tribunale del Lavoro di Roma, nella persona del Giudice Falato, ha accolto la domanda della ricorrente – difesa dallo Studio Rienzi – finalizzata al riconoscimento e alla conseguente condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento della corretta retribuzione dovuta per lo svolgimento di due ore eccedenti il normale orario di insegnamento, con tutto ciò che ne consegue anche ai fini del TFR e del trattamento pensionistico spettante alla docente.
Alla base dell’accoglimento, il Tribunale ha infatti chiarito che: “Effettivamente l’indennità integrativa speciale (I.I.S.) per le ore d’insegnamento eccedenti quelle settimanali obbligatorie è stata, ed è tuttora, oggetto di diversi contenziosi tra Amministrazione e docenti. Nei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro comparto scuola, sino al 2003, l’indennità suddetta è stata una voce a sé rispetto allo stipendio tabellare e sino ad allora non veniva considerata nel calcolo per la retribuzione delle ore sopra citate. Tuttavia, con il CCNL del 24 luglio 2003, l’I.I.S. è stata conglobata nella voce stipendio tabellare ed è pertanto a partire dal 1° Gennaio dello stesso 2003 che deve essere calcolata per il pagamento delle ore suddette ( cfr. ordinanza dell’Ottobre 2014 n. 21799 della Corte di Cassazione, Consiglio di Stato sentenze n. 3208/2012, n. 1593/2015, n. 2543/2015 e n. 3747/2015; Tar del lazio sentenza 4797/00)”.
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