la sezione 3 bis del TAR Lazio ha ribadito il principio secondo cui la discrezionalità del Consiglio di Classe non sia prevaricabile rispetto a qualsiasi doglianza sollevata dall’alunno che impugna la bocciatura senza lamentare nel ricorso specifiche ragioni legate a possibili macroscopiche nullità o vizi del procedimento.
La scuola convenuta in giudizio è stata difesa dallo Studio Rienzi
di seguito il pdf del provvedimento