LA CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO DI UN PUBBLICO DIPENDENTE LICENZIATO CAPOVOLGENDO L’ESITO DEL PRIMO E DEL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO

Due sono stati i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione in una recente pronuncia del 19 aprile scorso ottenuta dallo Studio legale Rienzi.

Anzitutto, la Corte ha sancito una volta per tutte che è sempre possibile integrare l’impugnativa del licenziamento in sede di opposizione all’ordinanza del c.d. rito Fornero, adducendo nuovi motivi di illegittimità del licenziamento irrogato, “data la natura di atto introduttivo di giudizio di cognizione piena” del medesimo ricorso in opposizione.

E, quanto al merito delle domande formulate, che: “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ove la nomina del vincitore di un concorso per l’assunzione di personale sia annullata dal giudice amministrativo, non si procede allo scorrimento della graduatoria in senso proprio, atteso che, avendo il bando di concorso la duplice natura di provvedimento amministrativo e di offerta al pubblico negoziale vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso, il secondo classificato vanta una posizione individuale di diritto soggettivo alla costituzione del rapporto, indipendentemente dalla nomina”.

I legali dello Studio Rienzi ritengono che gli effetti di questa pronuncia possano essere dirompenti, riaccendendo le speranze di quanti – proprio come il ricorrente del caso di specie – si sono visti negare, sia in primo che in secondo grado, una pronuncia di merito sulle domande ulteriori e diverse da quella meramente reintegratoria tipica del cd. Rito Fornero (oggi peraltro abrogato), quale è, appunto, la domanda di assunzione del secondo classificato a seguito della riformulazione della graduatoria disposta dall’Amministrazione in conseguenza dell’annullamento della nomina del primo vincitore.


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