Per comprendere correttamente la fine del cosiddetto pandorogate è necessario, prima di tutto, usare le giuste categorie giuridiche. Negli ultimi giorni, infatti, il dibattito pubblico si è concentrato su formule imprecise – prima fra tutte quella di “assoluzione” – che non trovano riscontro negli atti giudiziari. Questo articolo intende ricostruire la vicenda esclusivamente sul piano del diritto, chiarendo cosa è realmente accaduto e perché il procedimento si è chiuso con un proscioglimento, non con una sentenza assolutoria.
Il contesto: una vicenda nata fuori dal penale
Il caso trae origine da un’operazione commerciale legata alla promozione di un prodotto alimentare associato a finalità benefiche, operazione che ha coinvolto Chiara Ferragni in qualità di testimonial e imprenditrice digitale.
Il primo piano su cui la vicenda si è sviluppata non è stato quello penale, bensì quello amministrativo e consumeristico, con l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pratiche commerciali scorrette e trasparenza informativa nei confronti dei consumatori. Questo procedimento ha portato alla irrogazione di una sanzione da 1 milione di euro.
È un punto essenziale: il cuore giuridico del pandorogate riguarda la comunicazione commerciale, non la beneficenza in quanto tale, né – almeno in origine – ipotesi di reato.
L’apertura del fascicolo penale
In seguito, per tali fatti Chiara Ferragni era stata chiamata a rispondere del reato di truffa aggravata, insieme a due coimputati.
Il procedimento penale è stato definito con rito abbreviato, un rito alternativo nel quale il Giudice è chiamato a decidere la questione “allo stato degli atti”, utilizzando gli esiti delle indagini preliminari, e il successivo compendio probatorio prodotto dall’imputato. Non si tratta, dunque, di una archiviazione né di una chiusura preliminare del fascicolo, ma di una vera e propria sentenza.
Nel corso della decisione, il giudice della terza sezione penale di Milano ha escluso la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa dei consumatori o utenti online, ritenendo che non ricorressero i presupposti necessari per la sua configurabilità. Tale valutazione ha comportato una riqualificazione giuridica del fatto, con il passaggio dall’ipotesi di truffa aggravata a quella di truffa semplice.
Il proscioglimento
La riqualificazione del reato ha avuto un effetto determinante sul piano processuale. La truffa semplice, infatti, è un reato procedibile a querela di parte. Venuto meno questo presupposto di procedibilità, il giudice ha dovuto prendere atto della impossibilità di proseguire l’azione penale, disponendo il proscioglimento degli imputati.
Giova qui ricordare, però, che la formula assolutoria per eccellenza, nel processo penale, è prevista dall’art. 530 c.p.p., ed è la c.d. “assoluzione” perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato e, nel caso sia ritenuta sussistente, deve sempre essere preferita rispetto al proscioglimento per carenza di una condizione di procedibilità.
È questo il dato giuridico centrale della vicenda: il procedimento penale si è chiuso senza una condanna e senza una assoluzione nel senso mediatico del termine, ma con un proscioglimento conseguente alla riqualificazione del reato e alla mancanza di una condizione di procedibilità, all’esito di un giudizio abbreviato. Trattare correttamente il caso pandorogate significa, dunque, distinguere tra il linguaggio del diritto e quello della comunicazione. Parlare genericamente di “assoluzione” rischia di alterare la comprensione dell’esito processuale. La definizione tecnicamente corretta è un’altra, ed è solo attraverso questa precisione terminologica che la vicenda può essere letta in modo giuridicamente corretto.
Istruzioni per l’uso
Insomma, comprendere correttamente quanto avvenuto significa distinguere i piani e non sovrapporli impropriamente:
– consumeristico, nel quale la vicenda ha trovato una definizione autonoma, fondata sulle regole della trasparenza della comunicazione commerciale e della tutela dei consumatori;
– penale, definito con una decisione resa in rito abbreviato, con valutazione allo stato degli atti, conclusasi con un proscioglimento a seguito della riqualificazione del reato e della mancanza di una condizione di procedibilità;
– mediatico, che ha spesso utilizzato categorie non tecniche, contribuendo a una lettura semplificata e in parte fuorviante dell’esito giudiziario.
Comprendere il pandorogate significa, dunque, ricondurre ogni passaggio al suo corretto perimetro giuridico, evitando sovrapposizioni e forzature lessicali. Solo così l’esito del procedimento può essere letto per quello che è stato davvero: una vicenda complessa, impossibile da ricostruire senza un corretto inquadramento giuridico dei fatti e dei relativi esiti processuali.
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