Danno erariale al dirigente che non si attiva per sgomberare l’immobile occupato: lo ha stabilito la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Campania, con la sentenza 529/2024.
Nel caso di specie, il dirigente coinvolto – pur a fronte di “morosità non pagate e all’occupazione abusiva dell’immobile” di proprietà dell’ente pubblico – non si è attivato ed è rimasto inerte, nonostante “il profilarsi del danno che si andava a procurare all’ente, nonché il grado di alta responsabilità relativa alla posizione apicale ricoperta“.
In questo modo, “venendo così meno, con macroscopica negligenza ai doveri […] incombenti, in quanto dirigente del settore competente al riguardo“, ha messo in atto una condotta omissiva connotata da “inescusabile leggerezza e macroscopica superficialità funzionale e, quindi, da colpa grave, elemento soggettivo dell’illecito contabile, che, nell’ipotesi in considerazione, ricorre nella sua forma più evidente“.
Visto che “dalla suddetta condotta è derivato, in rapporto di diretta e immediata causalità un danno” per l’ente pubblico (il Comune di Napoli) “dovuto all’ingiustificata inerzia“, il dirigente è stato chiamato a risarcire il danno erariale provocato.
Una pronuncia significativa, che fa chiarezza sul punto e che rischia di avere conseguenze significative sui rapporti di lavoro della pubblica amministrazione. Altro che passività e immobilismo, come da pregiudizio (diffuso) sugli enti pubblici: l’inazione, ora, rischia di costare cara!
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