Il Consiglio di Stato ha dovuto ammettere che i legali non avevano commesso alcun errore..semplicemente non erano stati messi nella condizione di difendersi su una eccezione del tutto infondata e pretestuosa del Ministero!

Ma non solo! Ritenendo il ricorso supportato nel merito, il Consiglio di Stato, Sezione II Consultiva, ha fatto molto di più..ha sospeso il ricorso in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall’art. 30, comma 1, lett. i) e m), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’articolo 76 Cost. e all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in sostanza ritenendo che “l’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che … non è manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalità avrebbe implicato per l’attribuzione agli ex MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di “carica speciale” un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti – indipendentemente dall’anzianità posseduta … – la possibilità di accedervi “tenendo conto del merito e delle professionalità”, così come stabilito dall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124”).

Lo Studio è pronto ad andare davanti alla Consulta per far valere le ragioni dei militari ingiustamente pregiudicati da questa assurda riforma delle carriere!

A breve verrà depositato l’atto di intervento…