con sentenza del 22 febbraio u.s., la III Sezione Lavoro della Corte d’appello di Roma ha ribaltato del tutto la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso di una docente che aveva convenuto l’Amministrazione in giudizio per vedersi riconoscere il diritto alla riabilitazione ex art. 501, D.lgs. n. 297/1994
Il Ministero è stato anche condannato alle spese di lite.
Queste, in sintesi, le motivazioni alla base dell’appello: “risulta contraddittoria – sebbene non siano stati prodotti i criteri dettati dal comitato nella valutazione dei docenti a tale scopo – la posizione dell’amministrazione scolastica che, da un lato ha ritenuto che la **** non abbia mantenuto una condotta “meritevole”, tale da consentirle di ottenere l’agognata riabilitazione per via della sua pacifica petulanza sia nei rapporti con i colleghi sia nei confronti del Dirigente scolastico, ma dall’altro lato la ha ritenuta “meritevole” in tutti gli ambiti della propria attività lavorativa sia singolarmente intesa, sia all’interno del corpo docente e comunque dell’istituzione scolastica, tanto da riconoscerle il bonus di cui all’art. 1, comma 126 e seguenti, della legge n. 107/2015 per tre anni scolastici consecutivi, compreso quello nel quale era stato espresso il giudizio di “non meritevolezza” ai fini della riabilitazione. (…) Ne consegue che il provvedimento di diniego del riconoscimento della riabilitazione si appalesa come illegittimo e deve essere pertanto disapplicato sussistendo il diritto della ****** ad ottenere la riabilitazione ai sensi dell’art. 501 del d.lgs n. 297/1994, con conseguente condanna del Ministero all’emissione dei provvedimenti di conseguenza
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