La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato equilibrio tra diritto alla privacy del lavoratore e potere di controllo del datore di lavoro, confermando la legittimità del licenziamento di un dipendente accusato di aver effettuato accessi abusivi al sistema informatico aziendale e di aver diffuso informazioni riservate.
Il caso riguardava un dipendente che, in un periodo di otto mesi, aveva effettuato oltre 54.000 accessi non autorizzati al sistema aziendale, estraendo più di 10 milioni di record contenenti dati personali, informazioni di lavoro e documenti contabili. Dalle indagini interne era inoltre emerso l’invio di 125 email verso 10 indirizzi esterni contenenti 133 fatture di clienti, determinando così una grave violazione della riservatezza e della sicurezza dei dati.
Il controllo
Secondo la Suprema Corte, qualora l’azienda ritenga che un proprio dipendente ponga in essere condotte idonee a ledere il rapporto fiduciario o la reputazione aziendale, essa può – previa adeguata informativa – procedere con verifiche e controlli sui dispositivi aziendali e utilizzare i risultati di tali indagini anche ai fini disciplinari, fino al licenziamento.
Il lavoratore aveva contestato la decisione, sostenendo l’illegittimità dei controlli e la mancanza di un’adeguata informativa circa la possibilità di verifiche sugli asset aziendali. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto utilizzabili gli elementi di prova raccolti dall’azienda, chiarendo che il controllo era stato effettuato nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, in presenza di una policy interna sull’uso delle dotazioni informatiche.
La documentazione aziendale, infatti, informava i dipendenti della possibilità di procedere a controlli in caso di anomalie, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni contrattuali in materia disciplinare.
Violazione dei doveri
La Corte ha inoltre rilevato che il lavoratore non solo aveva violato le regole sull’accesso ai sistemi informatici, ma si era anche dedicato durante l’orario di lavoro ad attività estranee ai propri compiti, dimostrando disinteresse e violando i doveri di fedeltà e diligenza previsti dal Codice Civile.
Per i giudici, tali condotte configurano una consapevole, intenzionale e persistente violazione delle regole aziendali, tale da compromettere in modo irreversibile il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. Da qui la conferma della legittimità del licenziamento.
La pronuncia
La sentenza rappresenta un importante chiarimento in materia di controlli difensivi e tutela del patrimonio aziendale, ribadendo che – purché vi sia un’informativa preventiva e trasparente – le verifiche sui dispositivi aziendali non costituiscono una violazione della privacy del lavoratore, ma uno strumento legittimo per prevenire e reprimere abusi.
Una decisione che rafforza il principio di responsabilità reciproca nel rapporto di lavoro: da un lato, la necessità per le imprese di proteggere i propri dati e la propria reputazione; dall’altro, il dovere dei dipendenti di osservare comportamenti leali, diligenti e rispettosi delle regole aziendali.
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