Una sola lettera di differenza, ma una battaglia legale durata quasi vent’anni. È quella che ha opposto la popstar americana Katy Perry a una stilista australiana che, per coincidenza, porta quasi lo stesso nome: Katie Perry.
I fatti
La vicenda risale al 2009. Katie Taylor – allora conosciuta come Katie Perry – aveva appena inaugurato il suo primo showroom quando ricevette una lettera dai legali della popstar americana. Nel documento le veniva intimato di interrompere immediatamente la vendita dei capi con quel nome, chiudere il sito e ritirare tutto il materiale promozionale. La stilista aveva registrato poco prima il marchio “Katie Perry” per la sua linea di abbigliamento, mentre proprio in quegli anni la cantante stava conquistando il successo internazionale con hit come I Kissed a Girl e Hot N Cold.
Così è nato il conflitto. Negli anni successivi le parti tentarono anche di trovare un accordo per evitare sovrapposizioni tra i due marchi. Ma lo scontro si è riacceso quando il brand della popstar ha iniziato a comparire anche su prodotti di merchandising nel settore della moda.
La svolta
Nel 2019 Taylor ha quindi deciso di citare in giudizio la cantante sostenendo che la vendita di quei prodotti violasse il suo marchio registrato. La stilista ottenne inizialmente una vittoria davanti alla Corte Federale australiana, ma in appello la decisione venne ribaltata: i giudici considerarono la notorietà della cantante nel Paese e il fatto che il merchandising fosse una pratica comune per le popstar.
La svolta è arrivata con la sentenza definitiva della High Court of Australia, che ha ribaltato l’esito dell’appello e confermato la validità del marchio “Katie Perry” registrato dalla stilista per l’abbigliamento.
Il principio
I giudici hanno quindi confermato la validità della registrazione, stabilendo che la notorietà della cantante non è sufficiente, da sola, a provocare la cancellazione di un marchio depositato in precedenza. Secondo la Corte, l’utilizzo del nome Katie Perry da parte della stilista non è stato quindi tale da generare confusione tra i consumatori. La sentenza dell’Alta Corte australiana ribadisce un principio fondamentale della proprietà industriale: la fama di un brand o di una celebrità non può cancellare automaticamente i diritti acquisiti da chi ha registrato legittimamente un marchio. Se quel segno distintivo è stato utilizzato in modo reale e continuativo nel mercato di riferimento, neppure una superstar globale può pretendere di farlo sparire!
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