Lo studio Rienzi da 15 anni si occupa, in modo più che efficace, della – spinosa – materia della parità scolastica. A partire proprio dalla legge nr. 62 del 2000 fino ad arrivare al decreto buona scuola del 2015 e passando per la c.d. Riforma Gelmini, sono state ottenute importanti pronunce, sia cautelari che di merito.
Il G.A. ha da sempre accolto le tesi sostenute dallo studio, nell’ottica della perfetta equipollenza con gli istituti statali, sempre nell’interesse, oltre che dell’istituto, degli studenti (letteralmente abbandonati a se stessi dalla P.A.) e attraverso il saggio bilanciamento degli interessi contrapposti in gioco.
E proprio gli Istituti statali sono spesso, letteralmente, fatiscenti; ove i ragazzi sono costretti a portare financo la carta igienica…; ove i laboratori sono un “miraggio”…; ove cadono, letteralmente, pezzi di intonaco sulle teste di alunni e professori.
Gli Uffici scolastici regionali devono, nel negare o riconoscere (o revocare) lo status di scuola paritaria valutare la reale e concreta situazione dell’Istituzione interessata, rispettando un preciso iter procedimentale, non potendo a “tavolino” decidere in modo arbitrario sulle istanze presentate (1 – si v. sul punto le ultime qui sotto del Tar Campania di Napoli ord. 2054 e 2070 del 2015).
Da ultimo, tra i più importanti risultati ottenuti dallo studio Rienzi non può essere dimenticata la prima sentenza dopo la riforma Gelmini, del Tar Lazio di Roma – 2 – v. qui sotto sentenza nr. 569 del 2015 – che ha, in via definitiva, affermato il principio per cui, in caso richieste di nuove parità, ai sensi della legge nr. 62 del 2000, la regola sia quella del riconoscimento dei corsi completi e l’eccezione quella del riconoscimento di singole classi (in vista del loro completamento).