Con una sentenza che sicuramente farà parlare parecchio la Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale D’appello ha parzialmente accolto un ricorso proposto dallo Studio Legale Rienzi che, tra gli altri motivi di gravame, aveva lamentato la totale erroneità e incostituzionalità dell’art. 1, comma 2 sexies, l. n. 20/1994 in tema di criterio di calcolo dell’entità del risarcimento del danno riconoscibile alla pubblica amministrazione in seguito a condanna (passata in giudicato) del pubblico dipendente.

Tale norma dispone invero che il criterio per stabilire l’entità del risarcimento del danno cui avrebbe diritto la Pubblica Amministrazione che dimostri di aver subito un danno all’immagine a causa del reato commesso dal pubblico dipendente, sia riferibile unicamente al contenuto dell’art. 1 appunto, che prevede unicamente quello del DOPPIO DELL’UTLITA’ RITRATTA DAL REATO.

Con la pronuncia indicata, la Corte dei Conti ha espressamente precisato come tale criterio “rappresenta solo una presunzione iuris tantum (e non de iure) di quantificazione del danno all’immagine che, come tale, ben può essere vinta dal prevenuto, al fine di conformare il veduto criterio generale – dettato sia per fini di certezza della quantificazione e di limite alla stessa (a favore del reo), che di agevolazione probatoria (per il P.M.) – più aderentemente alla realtà dei fatti”.

di seguito è possibile scaricare il testo della sentenza