Il Consiglio di Stato, con tale Sentenza, ha assicurato ad un ‘importantissima ricerca finalizzata alla cura dell’infarto mediante cellule staminali – che nel caso di specie vedeva il coinvolgimento di alcuni professori e ricercatori italiani, tra cui il Prof. Livio Giuliani, nonché dello stesso premio Nobel per la Medicina, prof. Luc Montagnier –  quella tutela e protezione che la Costituzione e la normativa comunitaria mirano a garantire, laddove l’Inail ha puù volte tentato di ostacolarla al punto che il suo direttore generale è stato rinviato a giudizio peale per il reato p.e.p. dall’art. 595 commi 1 e 2 cp per avere accusato falsamente il principal investigator di non aver avviato alcuna iniziativa per lìutilizzo delle somme che il Ministero aveva stanziato per la ricerca, sebbene, ad esempio, il giudizio che ha prodotto la sentenza in commento sia stato avviato proprio su impulso del Principal investigator .

Nello specifico, la sentenza introduce e fissa un principio fondamentale, ovverosia quello che “è quindi quanto mai opportuno non disperdere le risorse sinora impiegati e i risultati raggiunti”. Corollario di tale principio è che, quand’anche vi siano ritardi ed ostacoli nello sviluppo di una ricerca, ma il cui Giudizio di utilità rimane immutato, bisogna consentire – come nel caso di specie “al principal investigator e alle unità operative di progetto – “…di fruire di un triennio effettivo di ricerca, a mezzo della rideterminazione del termine finale”.

La sentenza, in linea con quanto sopra, chiarisce, poi, la portata dell’istituto della proroga della ricerca, specie nei casi di ritardi  ed afferma che la proroga della ricerca, qualora risulti necessaria per assicurare l’effettività della ricerca, deve essere consentita e non impedita. La sentenza espressamente afferma che “Non è rilevante in questa sede a chi siano imputabili le responsabilità di questo ritardo…..Il dato di rilievo è invece che, una volta sottoscritta la convenzione ed erogata la prima tranche, è da tali date che ragionevolmente può farsi decorrere un termine per le scadenze intermedie e finali per la rendicontazione dei progressi contenutistici della ricerca, essendo evidente che in mancanza di risorse economiche, le costose e ambiziose ricerche progettate non possano decollare, né possono altrimenti strutturarsi a mezzo di programmi operativi e orizzonti temporali di sicura affidabilità”.