Il Consiglio di Stato ha stabilito una volta per tutte che le scuole che intendono ottenere il riconoscimento della parità hanno la facoltà di integrare la documentazione necessaria e di rimuovere le eventuali irregolarità contestate anche dopo il 31 marzo, fino al 30 giugno, o comunque fino all’inizio dell’anno scolastico.
Con sentenza pubblicata il 7 agosto scorso, il Consiglio di Stato ha affermato un principio rivoluzionario per tutte le scuole che aspirano ad ottenere la parità, ossia che i requisiti a tal fine – da autocertificare entro il 31 marzo, data di scadenza della presentazione della domanda – possono essere acquisiti nel termine di 30 giorni da quando l’Amministrazione è tenuta a contestare le eventuali carenze e anche fino al 30 giugno, o comunque fino all’inizio dell’anno scolastico, affermando espressamente che:
“Certamente dunque la appellante poteva integrare la documentazione ai fini del riconoscimento della parità scolastica e rimuovere le irregolarità accertate. L’appellante ha prodotto la documentazione inviata all’Amministrazione, con la quale sarebbero state sanate le carenze riscontrate, sia quanto alla certificazione di idoneità igienico sanitaria, che al certificato di idoneità statica dei locali, che alla certificazione concernente l’impianto idraulico e l’impianto elettrico di messa a terra. (…) Deve, pertanto, ritenersi che non sia contestata la valida integrazione della documentazione utile ai fini del riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2022/2023”.
Questa decisione apre dunque nuovi orizzonti a tutte quelle scuole che al 31 marzo non sono ancora nella condizione di poter lavorare come paritarie, sancendo finalmente la possibilità di “mettersi in regola” con i requisiti di legge anche dopo la fatidica data, fino all’inizio dell’anno scolastico.
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