Il Consiglio di Stato da ragione allo Studio Rienzi, era legittima la proroga della concessione alla Società Marina Cala Galera Circolo Nautico Spa.
Il provvedimento amministrativo dal quale fare decorrere il dies a quo per l’eventuale annullamento d’ufficio non poteva che essere costituito dalla determina dirigenziale di accoglimento della domanda di rideterminazione della durata della concessione demaniale e non già dall’atto suppletivo successivo.
Quest’ultimo era infatti da considerarsi atto negoziale meramente attuativo dalla predetta.
Pertanto il provvedimento di annullamento in autotutela era intervenuto in ritardo e di conseguenza illegittimo.
Del pari il Consiglio di Stato non ha accolto nemmeno il secondo motivo di censura sollevato dal Comune secondo cui i fatti prospettati dalla società Marina di Cala Galera non fossero del tutto veritieri e dunque erano tali da legittimare l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
Dagli atti processuali è invece emerso che non vi fosse nessun profilo di alterata rappresentazione dei fatti addebitabile alla Marina di Cala Galera.
Il Consiglio di Stato, ieri, ha dunque respinto, su tutti i fronti, il ricorso in appello del Comune di Monte Argentario.
Di seguito, il testo in pdf della sentenza