Bibbiano, smontata l’accusa: “Clamore mediatico devastante”

L’inchiesta sugli affidi nella Val d’Enza, nota come caso Bibbiano o “Angeli e Demoni”, si chiude con una sentenza che ridimensiona in modo netto l’impianto accusatorio e richiama con forza il ruolo distorsivo del clamore mediatico sull’intera vicenda.

Le motivazioni

Nelle oltre 1.600 pagine di motivazioni, il tribunale ricostruisce un procedimento che, a partire dal giugno 2019, è stato accompagnato da un’esposizione pubblica eccezionale. Un’attenzione che, secondo i giudici, ha finito per travolgere non solo i bambini e le loro famiglie, ma anche imputati e testimoni, con conseguenze personali e professionali difficilmente calcolabili. Il riferimento al clamore mediatico tale “da avere travolto non solo le sorti dei bambini e dei loro familiari ma, con conseguenze non calcolabili, le vite degli imputati, e per quanto qui rileva, degli stessi testimoni” – entra così a pieno titolo nella lettura complessiva del processo:

Il giudizio si è concluso con poche condanne a pene sospese, a fronte di richieste molto elevate, mentre la maggior parte degli imputati è stata assolta. La sentenza evidenzia come le contestazioni principali si siano fondate su argomentazioni giudicate generiche e suggestive, spesso legate a ruoli e funzioni più che a condotte penalmente dimostrate. Non è emersa, in particolare, la prova della consapevolezza della presunta falsità delle relazioni contestate.

I punti chiave

Un passaggio centrale riguarda l’operato dei servizi sociali. Il collegio chiarisce che non vi è stato alcun intento di ingannare i giudici minorili. Le attività contestate risultano svolte su mandato dell’autorità giudiziaria o nell’ambito di deleghe formalmente attribuite, con un costante aggiornamento dei magistrati competenti. Le relazioni accusate di falsità, all’esito dell’istruttoria, risultano smentite o comunque non dimostrate. Le valutazioni espresse vengono ricondotte alla loro natura tecnico-professionale, senza che sia stata provata abnormità, errata impostazione o falsità dei dati di fatto.

Proprio l’aver concentrato l’accusa su profili valutativi, anziché su elementi oggettivamente falsi, viene indicato come uno dei fattori che hanno rivelato la debolezza strutturale dell’impianto accusatorio, incapace di reggere al vaglio del processo penale.

Critico anche il giudizio sulle consulenze tecniche dell’accusa, ritenute fragili sotto il profilo scientifico e metodologico. Il ricorso a teorie non unanimemente condivise dalla comunità scientifica, come quella dei cosiddetti “falsi ricordi”, è stato giudicato inidoneo a sostenere un’accusa oltre ogni ragionevole dubbio. Non è stata dimostrata, infatti, l’ipotesi di una manipolazione della psiche dei minori. La sentenza affronta infine alcuni aspetti particolarmente esposti mediaticamente, escludendo che l’utilizzo di specifici strumenti terapeutici abbia comportato rischi per i minori o sia avvenuto in assenza di un consenso legittimo.

Uno spunto per il futuro

Nel complesso, la decisione restituisce un quadro profondamente diverso da quello che per anni ha dominato il dibattito pubblico, ponendo una riflessione netta sul rapporto tra accertamento giudiziario e narrazione mediatica. La sentenza richiama implicitamente alla necessità di distinguere tra ciò che è oggetto di prova nel processo penale e ciò che viene costruito nel discorso pubblico, spesso in tempi e forme incompatibili con le garanzie del giudizio. Una distinzione tanto più delicata quando in gioco ci sono minori e famiglie, la cui tutela dovrebbe rimanere prioritaria rispetto a qualsiasi esposizione mediatica o semplificazione narrativa.


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