Con la sentenza n. 13630/2024 il Tar del Lazio ha annullato le recenti ordinanze del sindaco di Roma e la deliberazione della Giunta Regionale per le parti che limitavano la circolazione dei mezzi storici all’interno della Fascia Verde della Capitale.
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da alcune associazioni di auto e moto storiche avverso le ultime ordinanze n. 115/2023 e n. 38/2024 e la stessa Deliberazione della Giunta Regionale n. 684/2023, per l’accertato difetto di istruttoria, deficit motivazionale e, più in generale, per la violazione del principio di proporzionalità degli atti impugnati.
Si legge nella setenza:
“Come già rilevato nella sentenza n.15408/2023 ed osservato altresì dal Consiglio di Stato nelle pronunce finora rese sulla tematica in esame a livello cautelare (rif. ordinanze nn. 2174/2023; 2175/2023) ma anche consultiva (rif. parere n.799/2021 del 21.4.2021), i mezzi di interesse storico e collezionistico rappresentano un bene di rilevanza culturale, pertanto assoggettato alla protezione apprestata dall’ordinamento e, con esso, dalla stessa Costituzione (art.9, ma va considerato anche l’art.16 sulla libertà di circolazione). Peraltro, tali mezzi sono oggettivamente infungibili, dal momento che, data la loro rilevanza storica, non possono essere sostituiti con altri veicoli più recenti (con il sacrificio ineluttabile del bene di rilevanza culturale), talché non se ne può, senza adeguato e ragionevole bilanciamento con altro valore di rango costituzionale (la salute, ex art.32 Cost.), imporre il sacrificio immotivato, pena l’emersione di un diritto ‘tiranno‘”.
La sentenza ha riconosciuto quindi il valore culturale dei mezzi storici e sostanzialmente demolito le ultime ordinanze in relazione agli immotivati e non proporzionati divieti di circolazione disposti nei confronti dei mezzi di interesse storico e collezionistico. Le parole dei giudici, in questo senso, sono chiarissime: Roma Capitale ha infatti “omesso di fornire adeguato supporto motivazionale in ordine alla scelta compiuta“, la motivazione “appare piuttosto come la conseguenza della mera volontà di intervenire, a titolo meramente provvisorio, senza una ponderata analisi quali-quantitativa, che consideri il numero del parco circolante unitamente all’inquinamento prodotto“. Una ragione d’illegittimità che riguarda anche la delibera della Giunta regionale “atteso che quest’ultima non tiene in alcuna considerazione gli interessi dei mezzi di interesse storico e collezionistico e, quindi, non prevede alcun regime derogatorio, né ipotizza alcun bilanciamento con la tutela dell’interesse culturale“.
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