E’ quanto stato stabilito dal TAR del Lazio – Roma in una recentissima sentenza ottenuta dallo studio Rienzi, di accoglimento del ricorso presentato da una appartenente al personale ATA della scuola che era stata licenziata a causa della mancata copertura contributiva di alcuni periodi di servizio svolti.

Ebbene, il TAR del Lazio, con sentenza del 5 marzo 2020 n. 1246, in pieno accoglimento delle tesi difensive fatte valere nel ricorso, ha giustamente concluso che: “non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro sia in relazione all’obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione della prestazione. Il mancato versamento degli obblighi previdenziali costituisce d’altro canto un comportamento inadempiente a taluni obblighi di legge, ma non è idoneo a rendere privo il rapporto di lavoro di qualsiasi efficacia giuridica, purchè sussista un contratto, l’assunzione sia avvenuta regolarmente e sussistano gli altri requisiti di rilevanza giuridica dell’atto.L’inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi, pertanto, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale”, così annullando il decreto di rideterminazione del suo punteggio per mancato riconoscimento del periodo di servizio prestato in assenza di copertura contributiva.