Un’altra importante battaglia vinta dallo studio rienzi in favore del personale ata! illegittima l’esclusione dalla graduatoria ata 24 mesi per mancato possesso del titolo di studio rilasciato dalla scuola paritaria: il Miur deve reinserire in graduatoria il ricorrente e risarcirlo del danno cagionato

Con sentenza n. 3977 del 27 aprile 2021 il Tribunale del Lavoro di Roma ha accolto il ricorso proposto da un collaboratore scolastico che era stato escluso dalla graduatoria 24 mesi del personale ATA, utile per le assunzioni a tempo indeterminato in quanto l’AT di Roma aveva ritenuto impossibile accertare l’effettivo possesso del titolo di studio dallo stesso dichiarato.

Ebbene, il Giudice ha accolto in toto il ricorso e, per l’effetto, dichiarato illegittima l’esclusione del ricorrente dal Concorso per soli titoli del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico per l’anno 2020/2021 e l’esclusione dalla graduatoria definitiva del suddetto concorso approvata con DDG N.809 del 12.8.2020 e ha infine dichiarato valido e legittimo il titolo conseguito presso l’istituto Paritario in quanto: ” il ricorrente come certificato (cfr. doc 3 fascicolo ricorrente) ha conseguito la licenza di “Maestro d’arte nell’a.s. 2006/2007 ovvero prima che l’Amministrazione revocasse lo status di Istituto Paritario con la conseguenza che il suddetto titolo debba essere qualificato, valido e legittimo “.

Di seguito è possibile scaricare gratis il testo del provvedimento