Una coppia di uomini unita civilmente ha chiesto di poter adottare un bambino all’estero, ma la legge italiana lo vieta. Da qui nasce il caso che il Tribunale per i minorenni di Venezia ha deciso di rimettere alla Corte Costituzionale, affidandole un compito non facile: stabilire se sia legittimo escludere le coppie unite civilmente dalle adozioni internazionali.
La vicenda è rapidamente entrata al centro del dibattito giuridico italiano. Un tema che, come noto, divide anche l’opinione pubblica ed è spesso oggetto di confronto politico, ma che qui rileva per i suoi profili strettamente legali e normativi.
Il nodo normativo
Al centro della questione c’è l’articolo 29-bis della legge sulle adozioni, che consente l’adozione internazionale alle sole coppie sposate. Le unioni civili restano escluse, a prescindere dalla loro concreta idoneità.
Secondo il Tribunale di Venezia, questa esclusione potrebbe essere incostituzionale. La motivazione è esplicita: il divieto produrrebbe effetti «irragionevoli, discriminanti e non giustificati», in contrasto con il principio di uguaglianza e con i parametri della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sarà ora la Corte Costituzionale a valutare se questo limite normativo sia ancora giustificato.
Il caso concreto
La coppia ricorrente, unita civilmente dal 2019, è stata ritenuta pienamente idonea ad accogliere un minore. Le relazioni di psicologi e assistenti sociali descrivono un legame solido, stabile e adeguato sotto il profilo genitoriale.
Il punto critico è proprio questo: l’idoneità sostanziale è riconosciuta, ma la legge impedisce comunque l’accesso all’adozione. Una frattura tra valutazione concreta e limite formale che ha portato i giudici a sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Il paradosso
La vicenda evidenzia anche un possibile paradosso normativo. Dopo l’apertura della Corte costituzionale alle adozioni da parte dei single, i due componenti della coppia potrebbero, in teoria, sciogliere l’unione civile, adottare individualmente e poi ricostituire il loro legame.
Un meccanismo che mostra una possibile incoerenza del sistema: ciò che è vietato direttamente può diventare praticabile attraverso un percorso alternativo. Secondo la coppia, questo assetto contrasta anche con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che richiedono che le differenze di trattamento siano giustificate e proporzionate.
Discriminazione e interesse del minore
Il Tribunale ha individuato, nella norma in questione, una doppia criticità. Da un lato, una discriminazione nei confronti delle coppie unite civilmente, escluse in via automatica. Dall’altro, una compressione dell’interesse del minore, che vede ridursi il numero di famiglie potenzialmente idonee.
Il punto giuridico è centrale: se la capacità genitoriale è accertata in concreto, può la forma giuridica del rapporto diventare un ostacolo assoluto? Secondo i giudici veneziani, il divieto non appare più sorretto da una finalità legittima e rischia di tradursi in una disparità di trattamento non giustificata.
La decisione attesa
Come detto, spetterà ora alla Corte Costituzionale stabilire se l’articolo 29-bis sia compatibile con i principi di uguaglianza e ragionevolezza. La decisione potrà incidere in modo significativo sull’accesso alle adozioni internazionali, ampliando o confermando i limiti attuali previsti dalla legge.
Lo Studio Legale Rienzi si occupa da quasi 50 anni di diritto: le conoscenze e l’esperienza maturata nel corso degli anni ne fanno una delle boutique Law Firm più prestigiose del Paese. Lo Studio è in grado di attivare un team integrato di professionisti che possono offrire una consulenza completa per ogni tipo di esigenza. In caso ci sia necessità di una consulenza, è possibile contattarci direttamente sul web oppure tramite il numero 0637353066.
